|
Segnalato da Franco Ionadi Azienda Lex Rimborso Prassi " "Diramate dall’Agenzia delle entrate le istruzioni per ottenere, da parte dei contribuenti titolari di conto fiscale, un titolo che attesti con certezza l’esistenza e l’entità dei crediti d’imposta; inoltre potrà dare indicazioni sulla presumibile data di rimborso. Tale documento non rappresenterà un titolo esecutivo, pertanto non sarà “spendibile” in caso di esecuzioni o ingiunzioni: potrà viceversa essere inserito in bilancio tra le poste attive. Il conto fiscale venne istituito , come ricorda la circolare, nel 1994: inizialmente se ne fece un gran parlare, ma in concreto a partire dal 1997, anno in cui fu ampiamente estesa la possibilità di compensare attraverso i versamenti eseguiti con il modello F24, i debiti ed i crediti d’imposta, contributivi e vari riconducibili a tale modello di pagamento, è stato ben poco utilizzato. La possibilità di ottenere l’attestato oggetto della circolare è però legata alla titolarità di tale conto, che a sua volta è riconducibile ad ogni posizione (partita) Iva aperta e solo ad esse. La seconda parte della circolare illustra quali crediti tributari possano essere oggetto di attestazione; l’elenco risulta piuttosto ampio, ricomprendendo: Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, imposte sostitutive e ritenute alla fonte (dall’1/1/1994) ma anche imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, sulle assicurazioni e di bollo, che non necessariamente sono da ricondurre alla titolarità di una partita Iva. Allegato alla circolare un fac-simile di attestazione. " (Da www.aziendalex.kataweb.it).
In proposito è utile ricordare quanto disposto dalla Finanziaria 2004 all'art. 2 comma 58: "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far
|
|
|