Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Concordato fiscale preventivo biennale


2004-02-15
abstract: Circolare Entrate 4.2.2004 n. 5

Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex


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"E’ stata diramata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare sul concordato preventivo biennale, molto attesa da tutti gli operatori del settore, che attendevano le risposte agli interrogativi sollevati dall’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’istituto ha natura sperimentale in attesa che si completi l’attuazione della delega per la riforma fiscale, anche con l’introduzione a regime del concordato preventivo triennale; quest’ultimo si baserà sulle condizioni individuali dei contribuenti, mentre il concordato preventivo biennale ha carattere “di massa” applicandosi con criteri uniformi a tutti i contribuenti che vogliano (e possano) accedervi. Il concordato preventivo si sostanzia nella possibilità di optare per un regime impositivo e contributivo agevolato per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
La Circolare, ampia ed articolata, prende in esame tra gli altri i seguenti punti:
Condizioni di ammissibilità - Ricalcando lo schema dell’articolo 33 di cui sopra, ampio spazio è dedicato a chiarire sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo gli spartiacque per la praticabilità del concordato. Sottolineata, immediatamente dopo l’elencazione dei soggetti che possono accedere all’istituto, la circostanza che possono avvalersi del concordato preventivo anche le società di capitali che dal 2004 optano per il regime della trasparenza previsto dagli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal d.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 istitutivo dell’IRES Trova qui collocazione l’ampia disamina sui rapporti tra condoni e concordato.
Impegni da rispettare per fruire dei benefici del concordato preventivo - Sono qui definiti i parametri quantitativi da rispettare e quali gli elementi da includere nella base di calcolo, con esempi pratici.
Benefici - E’ questa una parte senz’altro interessante, soprattutto laddove chiarisce che, in caso di concorrenza di reddito da lavoro autonomo e d’impresa in capo ad uno stesso soggetto, sono di fatto due i concordati configurabili, con due diverse soglie per individuare l’aliquota agevolata applicabile. Infatti i contribuenti che siano contemporaneamente titolari di redditi sia d’impresa che di lavoro autonomo possono avvalersi del concordato per una soltanto ovvero per entrambe le tipologie di attività svolte. Importanti i vantaggi derivanti dalla limitazione dei poteri d’accertamento. Da leggere con particolare cautela le condizioni di decadenza dal concordato preventivo. Adesso dunque ci sono tutte le condizioni per effettuare i calcoli di convenienza economica che porteranno i contribuenti ad aderire o meno. Anche il software è pronto e disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate insime con la modulistica da compilare. La scadenza prevista per l’adesione è il 16 marzo 2004, quando spirerà anche il termine per usufruire dei condoni fiscali che tanto spazio trovano nella circolare che segue, proprio perché ne sono, in moltissimi casi, la premessa necessaria ed imprescindibile.
Già si vocifera di eventuali proroghe, come di consueto quando le scelte da operare sono complesse e richiedono la valutazione di moltissimi elementi: il nuovo fisco oltre a introdurre nuovi istituti, tutti da scoprire, utilizza strumenti applicativi con i quali è necessario familiarizzare in breve tempo e richiede l’uso ormai praticamente esclusivo della telematica, il che ancora crea ai contribuenti qualche smarrimento." (Da www.aziendalex.kataweb.it)


Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,27


2004-02-15 Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex








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