Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Credito d'imposta sui dividendi - Nuove regole


2004-02-09
abstract: Ciroclare Agenzia Entrate n. 4/2004

Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex


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"L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2004 è intervenuta sulla disciplina transitoria relativa al passaggio dal preesistente regime di tassazione dei dividendi, a titolo provvisorio, a quello previsto dalla riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a titolo definitivo fornendo alcuni casi esemplificativi. Tale riforma non prevede più l'attribuzione del credito d'imposta sugli utili distribuiti dai soggetti Ires stante il regime dell'esclusione, al 95% per i contribuenti soggetti ad Ires e al 60% per i titolari di reddito di impresa, o della ritenuta, del 12,50% per i soci non qualificati fuori dall'ambito del reddito di impresa, sui dividendi che la riforma ha introdotto con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare saranno sottoposti alla nuova tassazione anche se riferiti a utili prodotti in corso di esercizio 2003. I dividendi invece percetti da soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, saranno trattati con la precedente disciplina salvo i correttivi introdotti dall'art. 40 del decreto legge 269/2003 limitanti la fruibilità dei crediti di imposta relativamente alla distribuzione di acconti sui dividendi e alla distribuzione di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberata successivamente al 30 settembre 2003. In merito alla distribuzione di riserve di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che compete solo il credito di imposta limitato e nella misura del 51,51%, ricordando come la ratio dell'articolo 40 del decreto citato è quello di disincentivare la distribuzione delle riserve di utili, in vista dell'abolizione del credito di imposta, con depauperamento del patrimonio delle società stesse. Per quanto riguarda invece la distribuzione di acconti sui dividendi, per l'Agenzia delle Entrate nel caso tale distribuzione venga deliberata successivamente al 30 settembre 2003, andrà applicato lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea cha approva il bilancio del relativo esercizio, e ciò per evitare che si deliberi formalmente la distribuzione di acconti sui dividendi piuttosto che di riserve di utili. Per le delibere di distribuzioni di utili relativi al periodo di imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003 il comma 2 dell'articolo 40 prevede l'utilizzabilità del credito di imposta legandola al regime fiscale ante o post riforma in cui si trova il socio al momento della percezione degli stessi. Al riguardo l'Agenzia precisa che per evitare manovre elusive le limitazioni di cui al comma 1 andranno applicate con riferimento alle delibere di distribuzioni di utili non accantonati a riserva deliberate prima del 30 settembre 2003 quando dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale." (Da www.aziendalex.kataweb.it)


Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,26


2004-02-09 Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex








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