Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione tributi - Perentorietà del termine di notifica della cartella -


2004-01-31
abstract: Sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 10

Segnalato da Francio Ionadi Tributario


I

Il termine previsto dall'art.25 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 per la notifica della cartella di pagamento ha natura perentoria.      La natura perentoria di detto termine  può pacificamente desumersi dalla funzione che al medesimo è stata assegnata, e può individuarsi nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco.                       
                                                                              

Testo sentenza:
    Fatto -  L'ufficio  delle  imposte  dirette  di  Napoli  notificava  il 21 agosto 1989  a  G.  B.C.  una  cartella di pagamento con la quale recuperava a tassazione ai  fini  Irpef  per  l'anno  1983,  ai  sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. n.  600/1973,  l'importo  di  lire 155.945.000, a titolo di plusvalenza da cessione  di  quota  societaria.  Il  ricorso  proposto  dalla contribuente avverso la  relativa  iscrizione  a  ruolo  veniva rigettato dalla Commissione
Tributaria di  primo  grado di Napoli con decisione n. 89/04/94,poi confermata dalla Commissione   tributaria   regionale  della  Campania  con  sentenza  n. 71/15/98 depositata il 1 aprile 1998.                                        
    G. B.C.   ha  proposto  avverso  tale  sentenza  ricorso  per  cassazione, sostenuto da quattro motivi.                                                 
    L'Amministrazione finanziaria  dello  Stato  -  cui  il  ricorso  e' stato notificato in data 17 maggio 1999 - non si e' costituita.                    
                                                                             
    Diritto -  Con  un  primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia sul primo dei   motivi   di   appello,   con   il   quale  era  stata  dedotta  la illegittimita' dell'iscrizione  a  ruolo  ai sensi del menzionato art. 36-bis, sotto il  profilo  della  non  ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma
per il  relativo  recupero  a  tassazione:  nella  specie  la pretesa erariale trovando ragion


2004-01-31 Segnalato da Francio Ionadi Tributario








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