Riscossione tributi - Perentorietà del termine di notifica della cartella -
abstract: Sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 10
Segnalato da Francio Ionadi Tributario Riscossione Approfondimenti
I
Il termine previsto dall'art.25 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 per la notifica della cartella di pagamento ha natura perentoria. La natura perentoria di detto termine può pacificamente desumersi dalla funzione che al medesimo è stata assegnata, e può individuarsi nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco.
Testo sentenza:
Fatto - L'ufficio delle imposte dirette di Napoli notificava il 21 agosto 1989 a G. B.C. una cartella di pagamento con la quale recuperava a tassazione ai fini Irpef per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973, l'importo di lire 155.945.000, a titolo di plusvalenza da cessione di quota societaria. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso la relativa iscrizione a ruolo veniva rigettato dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Napoli con decisione n. 89/04/94,poi confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 71/15/98 depositata il 1 aprile 1998.
G. B.C. ha proposto avverso tale sentenza ricorso per cassazione, sostenuto da quattro motivi.
L'Amministrazione finanziaria dello Stato - cui il ricorso e' stato notificato in data 17 maggio 1999 - non si e' costituita.
Diritto - Con un primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia sul primo dei motivi di appello, con il quale era stata dedotta la illegittimita' dell'iscrizione a ruolo ai sensi del menzionato art. 36-bis, sotto il profilo della non ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma
per il relativo recupero a tassazione: nella specie la pretesa erariale trovando ragion
2004-01-31 Segnalato da Francio Ionadi Tributario Riscossione Approfondimenti
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