Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRAP: Si consolida il diritto al rimborso


2004-01-30
abstract: Prosegue il trend delle sentenze favorevoli al contribuente emesse dalla CTR di Bologna ? sezione distaccata di Parma

Segnalato da Dott. Giuseppe Zambello Dott. Giuseppe Zambello


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Dott. Giuseppe Zambello COMMERCIALISTA ? REVISORE CONTABILE Strada Zarotto n. 86/a ? 43100 Parma Tel. 0521/244550 ? fax 0521/244551 e-mail: studiogzambello@tin.it

Parma, 23 gennaio 2004

Con la presente si porta a conoscenza che in data 17.12.2003 la CTR di Bologna ? sezione staccata di Parma ha emesso le sentenze nn. 63/33/03, 68/3303, 64/33/03 e 65/33/03, depositate in data 14.01.2004, confermando le sentenze accolte in primo grado dalla CTP di Parma in merito al ricorso presentato da un ingegnere consulente informatico, da un consulente amministrativo e da un rappresentante di commercio e riconoscendo quindi il diritto al rimborso dell?imposta IRAP indebitamente corrisposta dai medesimi. Prosegue quindi il trend delle sentenze favorevoli al contribuente emesse dalla CTR di Bologna ? sezione staccata di Parma e, fatto ancora più importante, prosegue non solo grazie alle pronunce emesse dalla sezione n. 35, ma anche per merito della sezione n. 33 che ha recentemente emesso le sentenze di cui in oggetto. Entrando nel merito delle fattispecie in oggetto, si rileva che la sentenza n. 63/33/03 riguarda un ingegnere libero professionista che esercita l?attività di consulente informatico in una stanza adibita a studio professionale presso la propria abitazione di proprietà, utilizzando beni strumentali indispensabili oltre l?autovettura, e con l?ausilio di un dipendente per il quale è stato sostenuto un costo annuo di circa ¤ 13.000, le sentenze nn. 68/33/03 e 64/33/03 riguardano un consulente amministrativo che negli anni in oggetto ha esercitato la propria attività senza utilizzare alcun bene strumentale e senza avvalersi dell?ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore ed infine la sentenza n. 65/33/03 ha sancito il diritto al rimborso dell?imposta a favore di un rappresentante di commercio che nell?esercizio della sua attività di lavoratore autonomo ha utilizzato beni strumentali indispensabili (auto, ecc. ) assolutamente esiguo e non si è avvalso di alcun dipendente e/o collaboratore. Dette sentenze, accogliendo il giudizio pronunciato in primo grado dalla CTP di Parma, rinforzano l?orientamento intrapreso dalla Commissioni Tributarie Regionali nazionali del quale si auspica un proseguimento. L?occasione è gradita per porgere distinti saluti.


2004-01-30 Segnalato da Dott. Giuseppe Zambello Dott. Giuseppe Zambello








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