Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazione - Perfezionamento per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario


2004-01-29
abstract: Sentenza Corte Costituzionale 23.1.2004 n. 28

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


G

Gli effetti della notificazione devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari, sottratta in toto alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Pertanto, per il notificante, la notificazione deve ritenersi perfezionata nel momento della predeta consegna. Si vedano anche le seguenti sentenze; 1) Giudice di Pace di Catanzaro, 7.4.2003; Cassazione 10.9.2003.

 

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra XXXXX ed altra e YYYYYYYYed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

 1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., <<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario>>.

Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclus


2004-01-29 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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