Fermo amministrativo - Di beni mobili registrati - Sentenza TAR Puglia 4.12.2003 n. 4387
abstract: Natura cautelare del fermo e affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Fermo amministrativo Sentenza
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Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86 DPR 29 settembre 1973, n.602, ha natura di atto provvedimentale cui corrisponde l'esercizio di un potere discrezionale. Pertanto deve essere motivato in modo congruo e specifico e la motivazione deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura
cautelare in rapporto all'entita' del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, con la consegunenza che, in mancanza, l'atto deve essere dichiarato illegittimo.
TESTO SENTENZA (Stralcio)
CONSIDERATO:
- che, secondo quanto gia' affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr., tra le tante, TAR PUGLIA-BARI, SEZ.I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell'art. 86 comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 come modificato dall'art.1 comma 2 lettera q) del
d.lgs. 27 aprile 2001. n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337, posto che:
- il fermo amministrativo e' un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell'emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la
imposizione di un vincolo di indisponibilita' del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di godimento, e cioe' dell'jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la
cui violazione espone all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all'asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell'art.86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull'an, ma anche sul quid, poiche' il concessionario non soltanto puo' scegliere se adottare la misura bensi' anche "graduarla" nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell'A.G.O., deve
2004-01-13 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Fermo amministrativo Sentenza

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