Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazioni di atti fiscali - Illegittimità costituzionale dell'art. 60 del DPR n. 600/73 -


2004-01-07
abstract: Sentenza Corte Costituzionale 19.12.2003 n. 360

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


&

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza del 13 maggio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani sul ricorso proposto da Salerno Ugo contro l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Trapani, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 febbraio 2002, depositata il 13 maggio 2002 e pervenuta presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 20 febbraio 2003, la Commissione tributaria provinciale di Trapani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede che abbiano immediatamente effetto, ai medesimi fini, anche le variazioni e le modificazioni comunque conosciute dall’amministrazione finanziaria.

Il rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto la impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte maturate negli anni 1992 e 1993 e che l’impugnazione stessa si fonda su un vizio della notificazione, in quanto eseguita presso un indirizzo ove il ricorrente non risultava più essere né domiciliato né residente, avendo trasferito, a seguito della separazione personale, la propria residenza ed abitazione in altro luogo ubicato, come il precedente, nel territorio del Comune di Erice.

Riferisce, altresì, il rimettente che il contribuente aveva comunque dato comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’avvenuta variazione di indirizzo e che l’amministrazione nel costituirsi ha affermato la validità della notificazione, effettuata presso il precedente indirizzo sulla base dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a tenore del quale "le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica".

La disposizione invocata dall’amministrazione – che imporrebbe, evidentemente, il rigetto del ricorso – contrasta, tuttavia, secondo la Commissione rimettente, con il principio di ragionevolezza di cu


2004-01-07 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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