ICI - Debenza del tributo in capo all'usuario superstite - Sentenza Comm. Trib. Prov. Macerata 14.11.2003 n. 117
abstract: Consolidazione del diritto in capo all'usuario superstite e conseguente soggezione al tributo.
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Uso Sentenza
C
Con il decesso di uno dei due titolari del diritto di uso di uno stesso immobile, legato dal de cuius con disposizione testamentaria congiuntiva e senza distinzione di quote, il diritto dell'usuario superstite si estende
fino a comprendere tutto l'immobile, con la conseguenza che l'usuario superstite e' tenuto al versamento dell'ICI.
Testo:
I- Ha presentato ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale di Macerata difeso dall'avv. xxx contro l'avviso di liquidazione dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) anno 1996 n.962122 emesso dal Comune di Macerata il 9/6/2001, con il quale e' stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di L.1.239.000 (euro 639,89) per omesso versamento di detta imposta riguardante le unita' immobiliari in Macerata via xxx indicate nell'avviso impugnato.
Sostiene il ricorrente di essere nudo proprietario del 50% degli immobili indicati nel provvedimento impugnato; -la restante quota del 50% e' di piena proprieta' della signora xxx la quale ha anche l'uso esclusivo di tutte le
unita' immobiliari indicate nell'avviso impugnato in forza di testamento dell'avv. xxx. Quest'ultimo, appunto, con detto testamento ha lasciato alla
sorella xxx e al fratello xxx (deceduto nel 1986) l'uso di tutta la sua casa in Macerata via xxx di cui le unita' immobiliari che interessano fanno parte.
A seguito della morte di xxx l'uso delle indicate unita' immobiliari -dice il ricorrente- spetta per intero alla xxx che e' pertanto l'unica tenuta al versamento dell'imposta.
Chiede il ricorrente che l'avviso di liquidazione ICI impugnato venga annullato, con vittoria di spese, diritti e onorari.
II- Si e' costituito il Comune di Macerata contestando quanto esposto e richiesto dal ricorrente. Dice il Comune che e' previsto espressamente nel
codice civile che le norme relative all'usufrutto si applicano anche all'uso in quanto compatibili; -e ritenendo che il diritto di accrescimento
dell'uso, come il diritto di accrescimento nel legato di usufrutto, deve essere espressamente disposto o previsto altrimenti la porzione del legatario mancante si consolida con la nuda proprieta'; visto che nel caso
di specie non e'&nbs
2003-12-16 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Uso Sentenza

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