TARSU - Riduzione per stagionalità e omessa previsione nel regolamento comunale - Spettanza - Comm. Trib. Prov. Lecce 9.10.2003 n. 202
abstract: Importante pronuncia, sia pure con scarna motivazione, in materia di omessa previsione, nei regolamenti comunali, della riduzione per stagionalità
Segnalato da Franco Ionadi Tributario TARSU Sentenza
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La tariffa della Tarsu deve essere ridotta per un albergo che nel periodo invernale non ha clientela, a nulla rilevando la mancanza di una specifica clausola in tal senso nel regolamento comunale.
Testo sentenza:
Fatto
Avverso la cartella esattoriale n. (...) di Euro 8.055,18 del Comune di Gallipoli, notificata il 13/3/2002, ricorreva la X S.r.L, eccependo preliminarmente la nullita' della cartella per totale carenza di
motivazioni, con riferimento sia a quanto disposto dalla Legge del 7 agosto 1990 n.241, nonche' con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14306 del 20 dicembre 1999, nonche' con riferimento ad altre sentenze,
indicando tra le altre quella della Commissione tributaria della regione Lombardia. Eccepiva altresi' la nullita' della cartella per difetto di notificazione dell'avviso di accertamento.
Rilevava inoltre, che la societa' opera nel settore alberghiero esclusivamente nel periodo estivo, rimanendo totalmente inattiva per tutto il resto dell'anno.
Reclamava, infine una sensibile riduzione dell'imposta, nonche' la disapplicazione del regolamento comunale in materia TARSU.
Con nota depositata il 9 luglio 2002 si costituiva il Comune di Gallipoli, ribadendo la legittimita' della cartella di pagamento, contrastando le diverse eccezioni della ricorrente.
Con memorie difensive depositate il 12 marzo 2002 la societa'
2003-12-16 Segnalato da Franco Ionadi Tributario TARSU Sentenza
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