Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Studi di settore - Mero elemento indiziario - Sentenza Comm. Trib. Prov. Macerata 27.10.2003 n. 41


2003-12-16
abstract: Rigidità degli studi di settore e loro valenza probatoria

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


Q

Qualora, in  sede  di  accertamento  delle  imposte  dirette,  uno  studio  di settore contenga   un   elemento   di   assoluta  rigidita'  (nel  senso  che, indipendentemente dalla   qualita'   di  lavoro  che  una  societa'  riesce  a procurarsi, emerge  sempre  lo stesso risultato), tale studio di settore ha un mero valore  indiziario  che  non  puo'  assurgere  al  rango  di prova se non sostenuto da ulteriori elementi estrinseci.                                   
                                                                             

Testo:
1.1 Con  ricorso  depositato  il  18.04.2003  il  Tomaificio xxx di xxx R.e C. s.n.c. corrente  in  Ripe San Ginesio, assistito dal Dott. xxx di Macerata, ha impugnato l'avviso  di  accertamento n.R9M020100289 notificategli dall'Agenzia delle Entrate di Tolentino in riferimento all'anno di imposta 1998.          
1.2 Con  l'atto  gravato  l'Ufficio, applicando le risultanze automatizzate di studio di   settore   (Cod.SDO8U)  relativo  all'attivita'  di  "fabbricazione accessori calzature   non   in  gomma"  (Cod.19302),  ha  riscontrato  la  non
congruita' della  societa'  ai  fini  del reddito d'impresa, quindi dell'IVA e dell'IRAP, determinando   maggiori   ricavi   per   L.59.057.000   (ricavo  di riferimento pari   a   L.251.900.000,   a   fronte  di  ricavi  dichiarati  di
L.192.843.000). Procede  quindi  ai  recupero  di  euro  1483,27  per  IRAP  e relativi interessi,  di  euro  6978,36  per  IVA e relativi interessi, di euro 1524,97 per  sanzione  IVA  ed  euro  324,08 per sanzione IRAP: in totale euro
10.310,68.                                                                    
1.3 formulati    i    rilievi,   l'Ufficio   invitava   il   contribuente   al contraddittorio al  fine  di  addivenire  alla  definizione di un accertamento con adesione  ai  sensi  del  D.Lgs 218/97, senza riuscirvi. Notificava quindi
l'atto gravato.                                                              
2.1 Il   contribuente   lamenta  nel  merito,  c


2003-12-16 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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