ICIAP - Inquadramento dell'attività degli agenti assicurativi - Sentenza Cassazione 12.11.2003 n. 16990
abstract: Con riguardo all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.), l'attivita' dell'agente di assicurazione deve
essere inquadrata, al fine dell'applicazione del tributo, nel nono settore di attivita' della tabella allegata al D.L.n. 66/89 (commentato nella L.
n.144/89), ed in particolare nella categoria dei servizi vari, atteso che gli altri settori sono, al riguardo, inconferenti e che quello indicato
contiene tutti gli elementi propri dell'attivita' svolta dall'agente di assicurazione.
Segnalato da Franco Ionadi Tributario ICIAP Sentenza
Fatto - Il Comune di Pavia rettifico' la denuncia presentata da P... Adriano per gli anni 1991 e 1992 ai fini dell'Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese Arti e Professioni (Iciap), provvedendo alla liquidazione della somma dovuta a titolo di maggiore imposta, soprattasse e interessi, sul rilievo che l'attivita' denunciata - agente di assicurazione - doveva essere inquadrata nel nono (invece che nel quinto) settore della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 1989, n. 144. Il P... impugno' il relativo avviso di accertamento, deducendo la illegittimita' della operata rettifica sul rilievo che quella dell'agente si doveva considerarsi, a tutti gli effetti, come attivita' di intermediazione commerciale. Il ricorso venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia la cui decisione, su gravame del Comune, fu tuttavia riformata dalla Commissione tributaria regionale la quale osservo' che nel settore quinto della tabella dovevano essere inquadrati gli intermediari del commercio all'ingrosso e al minuto mentre era corretto allocare nel settore nono, quale categoria residuale, l'attivita' degli intermediari dei servizi assicurativi, finanziari e di altro genere. La cassazione di tale sentenza e' stata chiesta dal P... con ricorso affidato a un unico motivo, in seguito illustrato con memoria. Non resiste l'ente intimato. Diritto - Con la memoria depositata a sensi.dell'art. 378 del codice di procedura civile, il P... ha chiesto sospendersi il giudizio, avendo provveduto a presentare domanda di definizione della lite fiscale pendente a sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e a eseguire il relativo versamento delle somme dovute. L'istanza non puo' trovare ingresso. Il nuovo testo dell'art. 16, comma 3, lettera a), introdotto dal D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2003, n. 27, contiene la indicazione limitativa secondo cui tale articolo si applica solo alle liti pendenti "in cui e' parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato". Restano cosi' "scoperte" le liti relative a tributi che non ricadano nell'ambito dell'art. 16 perche' nella lite non e' parte una Amministrazione dello Stato, ed allo stesso tempo non rientrino fra quelli contemplati dall'art. 13. Il terzo comma dell'art. 13 ha infatti cura di precisare che "si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali". Le controversie relative a tali tributi sono definibili soltanto se gli enti impositori ritengano di avvalersi della facolta' loro riconosciuta dall'art. 13 della legge di disciplinare la "definizione dei tributi locali". Solo a seguito della (eventuale) emanazione dei provvedimenti degli enti locali e con le modalita' ed i limiti in essi stabiliti saranno dunque condonabili le imposte locali quale l'Iciap oggetto del presente giudizio. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi dimostrare che il Comune di Pavia abbia |
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