Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICIAP - Inquadramento dell'attività degli agenti assicurativi - Sentenza Cassazione 12.11.2003 n. 16990


2003-12-06
abstract: Con riguardo all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.), l'attivita' dell'agente di assicurazione deve
essere inquadrata, al fine dell'applicazione del tributo, nel nono settore di attivita' della tabella allegata al D.L.n. 66/89 (commentato nella L.
n.144/89), ed in particolare nella categoria dei servizi vari, atteso che gli altri settori sono, al riguardo, inconferenti e che quello indicato
contiene tutti gli elementi propri dell'attivita' svolta dall'agente di assicurazione.

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


Fatto - Il Comune di Pavia rettifico' la denuncia presentata da P...      
Adriano per   gli   anni  1991  e  1992  ai  fini  dell'Imposta  Comunale  per
l'esercizio di   Imprese   Arti   e   Professioni  (Iciap),  provvedendo  alla
liquidazione della  somma  dovuta  a titolo di maggiore imposta, soprattasse e
interessi, sul  rilievo  che  l'attivita' denunciata - agente di assicurazione
- doveva  essere  inquadrata  nel  nono  (invece che nel quinto) settore della
tabella allegata  al  D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella L. 24 aprile 1989, n. 144.                                              
    Il P...   impugno'  il  relativo  avviso  di  accertamento,  deducendo  la
illegittimita' della  operata  rettifica sul rilievo che quella dell'agente si
doveva considerarsi,  a  tutti  gli effetti, come attivita' di intermediazione
commerciale.                                                                  
    Il ricorso  venne  accolto  dalla  Commissione  tributaria  provinciale di
Pavia la  cui  decisione,  su  gravame del Comune, fu tuttavia riformata dalla
Commissione tributaria  regionale  la  quale  osservo'  che nel settore quinto
della tabella  dovevano  essere  inquadrati  gli  intermediari  del  commercio
all'ingrosso e  al  minuto  mentre  era  corretto  allocare  nel settore nono,
quale categoria   residuale,   l'attivita'   degli  intermediari  dei  servizi
assicurativi, finanziari e di altro genere.                                   
    La cassazione  di  tale  sentenza  e'  stata  chiesta dal P... con ricorso
affidato a  un  unico  motivo,  in seguito illustrato con memoria. Non resiste
l'ente intimato.                                                              
                                                                              
    Diritto -  Con  la  memoria depositata a sensi.dell'art. 378 del codice di
procedura civile,   il   P...  ha  chiesto  sospendersi  il  giudizio,  avendo
provveduto a  presentare  domanda di definizione della lite fiscale pendente a
sensi dell'art.  16  della  legge  27  dicembre  2002  n.  289 e a eseguire il
relativo versamento delle somme dovute.                                       
    L'istanza non puo' trovare ingresso.                                      
    Il nuovo  testo  dell'art. 16, comma 3, lettera a), introdotto dal D.L. n.
282 del  24  dicembre  2002, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio
2003, n.  27,  contiene la indicazione limitativa secondo cui tale articolo si
applica solo   alle   liti   pendenti   "in  cui  e'  parte  l'Amministrazione
finanziaria dello   Stato".  Restano  cosi'  "scoperte"  le  liti  relative  a
tributi che  non  ricadano  nell'ambito dell'art. 16 perche' nella lite non e'
parte una  Amministrazione  dello  Stato,  ed  allo stesso tempo non rientrino
fra quelli contemplati dall'art. 13.                                          
    Il terzo  comma  dell'art.  13  ha  infatti  cura  di  precisare  che  "si
intendono tributi  propri  delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni  i
tributi la  cui  titolarita'  giuridica  ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai   predetti  enti,  con  esclusione  delle  compartecipazioni  ed
addizionali a  tributi  erariali,  nonche'  delle  mere  attribuzioni  ad enti
territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali".            
    Le controversie  relative  a  tali tributi sono definibili soltanto se gli
enti impositori  ritengano  di  avvalersi  della  facolta'  loro  riconosciuta
dall'art. 13 della legge di disciplinare la "definizione dei tributi locali". 
    Solo a  seguito  della (eventuale) emanazione dei provvedimenti degli enti
locali e  con  le  modalita'  ed  i  limiti  in  essi stabiliti saranno dunque
condonabili le imposte locali quale l'Iciap oggetto del presente giudizio.    
    Il ricorrente  avrebbe  dovuto  quindi  dimostrare  che il Comune di Pavia
abbia


Link: http://www.ricercagiuridica.com/tributario


2003-12-06 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -