Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Beni di interese storico e artistico di proprietà pubblica - Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1


2003-12-06
abstract: Illegittima e irrazionale discriminazione tra immobili di proprietà pubblica e immobili di proprietà privata.

Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex


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"Non è legittimo operare una discriminazione, ai fini fiscali, tra immobili di "proprietà pubblica" e immobili di "proprietà privata", nel senso che consentirebbe solo a questi ultimi di fruire delle agevolazioni previste per i beni d'interesse storico e artistico. Ha avuto dunque esito favorevole il ricorso proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in merito all'incostituzionalità dell'art. 2, comma 5, del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella Legge 24 marzo 1993, n.75), recante "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, ...", ove si prevedeva per l'appunto che un'agevolazione tributaria ai fini dell'ICI fosse destinata solo ai "privati proprietari" di edifici storici e artistici, di cui all'art.3 della Legge 1 giugno 1939, n.1089, con esclusione degli enti pubblici ("o persone giuridiche private senza fine di lucro"), di cui all'art. 4 della stessa Legge (1089/1939). I Giudici della Consulta rilevano che non esiste ragione per considerare la "minore utilità economica", cui verrebbero assoggettati i beni immobili ritenuti d'interesse storico o artistico e che giustificherebbe l'applicazione del trattamento fiscale privilegiato, come gravante sulla sola proprietà privata. Questo è il motivo per il quale una distinzione puramente "soggettiva", al pari di quella in esame, tendente ad agevolare soltanto il "privato proprietario" e non altri, mancherebbe di legale apprezzamento. Non esistono, insomma, nel nostro ordinamento, principi tali da giustificare una tale differenza di trattamento in sede tributaria, vero essendo invece che l'unico discrimine è di natura "oggettiva" e viene suggerito dal "regime giuridico dei beni di cui si tratta". Anche agli enti pubblici proprietari d'immobili storici e artistici (individuati dall'art. 4, della Legge 1089/1939, ora dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490) dovranno perciò applicarsi i benefici del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito nella Legge 24 marzo 1993, n.75." (Da www.aziendalex.kataweb.it) Al link il testo integrale della sentenza.


Link: http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,


2003-12-06 Segnalato da Franco Ionadi AziendaLex








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