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Segnalato da Franco Ionadi - Approfondimenti I In caso di liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del dPR 29 settembre 1973, n.600, rappresentando l'iscrizione a ruolo l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, al fine di consentire ad esso di effettuare un controllo sulla correttezza dell'imposizione, si rende necessaria la notifica della cartella di pagamento con l'indicazione dei motivi della liquidazione e dei dati su cui questa si fonda. Ciò comporta la nullità dell'avviso di mora che non sia stato preceduto dalla notifica della cartella. La sentenza si inserisce nel solco già tracciato da Cassazione n. 11227/2002 di cui si riporta la massima: Posto che, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito, la mancata indicazione nella cartella esattoriale di pagamento - notificata al contribuente - degli elementi previsti da tale norma (il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, ecc.), in quanto comporti l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla corrette
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