Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Rinuncia di alcuni motivi di impugnazione - Ammissibilità - Sufficienza della sola procura ad litem - Sentenza Cassazione 23


2003-11-16
abstract: Contenzioso tributario - Rinuncia di alcuni motivi di impugnazione - Ammissibil ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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La rinuncia ad uno o piu' motivi di impugnazione, senza rinuncia al ricorso -che resti sorretto da uno o piu' motivi non rinunciati- puo' essere validamente effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura ad litem, attenendo tale rinuncia (non rientrante nell'ipotesi di rinuncia all'intero ricorso, previstadall'art.390 del codice di procedura civile) alla sua valutazione tecnica circa le piu' opportune modalita' di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa. Testo: Fatto 1. - Sulla scorta di processo verbale d constatazione redatto il 2 marzo1994 dalla Guarda di finanza di Castiglione delle Stiviere, in occasione diuna verifica generale effettuata nei confronti della ditta individuale G.F.,il locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con distinti avvisi diaccertamento notificati il 13 maggio 1995, rettificava - ai fini Irpef edIlor -, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, iredditi dichiarati dal contribuente dal 1987 al 1992. In particolare, nellarettifica relativa agli anni 1987 e 1990, venivano indicati episodi difatturazione per operazioni inesistenti ed i redditi venivano elevati,rispettivamente, da L. 6,449 milioni a L. 191,910 milioni e da L. 17,696milioni a L. 201,087 milioni. 2. - La Commissione tributaria di 1 grado di Mantova, con sentenza n.374/5/1995 del 27 novembre 1995, decidendo sui ricorsi riuniti proposti dalG. contro i predetti avvisi: a) annullava gli avvisi relativi agli anni 1987 e 1990, perche' laGuardia di finanza, pur avendo agito anche nella qualita' di poliziagiudiziaria e nonostante l'emersione di indizi di' reita' per reatitributari, non aveva invitato il contribuente a nominare un difensore aisensi dell'art. 350, comma 2, del codice di procedura penale, incorrendocosi' nella nullita' di cui all'art. 178 dello stesso codice, tale datravolgere anche gli avvisi di accertamento(motivati per relationemall'indagine illegittima); b) dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso relativi aglistessi anni; c) respingeva i ricorsi relativi agli anni 1988 e 1989; d) accoglieva parzialmente i ricorsi relativi agli 1991 e 1992,rideterminando l'ammontare dei redditi. 3. - In accoglimento dell'appello (limitato alla pronuncia sugli avvisidel 1987 e 1990) proposto dall'Ufficio tributario (sotto il profilodell'insussistenza della nullita' rilevata dal primo giudice, il quale,contraddittoriamente, non l'aveva estesa agli altri avvisi), con sentenza n.306/68/00, del 14 dicembre 2000, depositata l'11 aprile 2001 e nonnotificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformavala sentenza di primo grado, compensando le spese di lite. A sostegno della decisione osservava: a) che la verifica fiscale compiuta dalla Guardia di finanza (conatti acquisiti al fascicolo di causa) aveva avuto carattere generale; b) che nessun atto di tale verifica poteva essere "ricondotto allafattispecie del procedimento penale, nel corso dei quale e' si' d'obbligol'ausilio del difensore"; c) che erano "rigorosi" i criteri di ricostruzione del redditod'impresa utilizzati in sede di verifica. 4. - Avverso tale


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2003-11-16 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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