Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contributo unificato atti giudiziari - Esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarire - Sentenza Comm. Trib. Prov. Cagliari 1.7.2003 n. 431 (


2003-11-16
abstract: Contributo unificato atti giudiziari - Esclusa la giurisdizione delle commission ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"Anche il giudizio tributario introdotto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 continua a restare di tipo impugnatorio avverso uno degli atti indicati nell'art. 19 del citato decreto, che devono essere impugnati nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 10 dello stesso decreto, vale a dire l'Ufficio del Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate), l'ente locale o il concessionario del servizio riscossione che ha emanato l'atto.
Posto che il legislatore, nell'ampliare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, non ha modificato il tipo di giudizio nonché le indicazioni delle parti, è evidente che resta fermo che i rapporti tributari che possono essere dedotti davanti alle Commissioni Tributarie sono soltanto quelli che attengono ai tributi applicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e degli enti locali.
Ne consegue che restano esclusi dal giudizio tributario tutti quei rapporti che, pur potendo avere natura tributaria o parzialmente tributaria in senso lato, sono applicati da soggetti diversi da quelli individuati dalla norma, come nel caso del contributo unificato sugli atti giudiziari, che è applicato dal Ministero della Giustizia, il quale non può essere parte nel processo tributario." (Da www.finanze.it)


Link: http://www.finanze.it


2003-11-16 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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