Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della qualificazione normativa del coltivatore diretto e dell'imprenditore


2003-11-12
abstract: ICI - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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ORDINANZA N.336ANNO 2003REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:- Riccardo CHIEPPA Presidente- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice- Valerio ONIDA "- Carlo MEZZANOTTE "- Fernanda CONTRI "- Guido NEPPI MODONA "- Piero Alberto CAPOTOSTI "- Annibale MARINI "- Francesco AMIRANTE "- Romano VACCARELLA "- Paolo MADDALENA "- Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguenteORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con ordinanza del 12 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Lanteri Margherita contro il Comune di Taggia e con ordinanza del 22 maggio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Mongardi Zino contro il Comune di Riolo Terme, iscritte ai nn. 61 e 68 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2003.Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Imperia, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione ICI emesso dal Comune di Taggia, con ordinanza del 12 novembre 2002 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo cui, "agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, [...] si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia";che, ad avviso del rimettente, la norma contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali escludendo dall’agevolazione prevista dal richiamato art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) proprio quei coltivatori diretti che, non potendo essere iscritti alla relativa gestione INPS in difetto del requisito delle 104 giornate lavorative annue, presenterebbero in realtà una minore capacità contributiva;che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;che, ad avviso dell’Avvocatura, l’ordinanza sarebbe carente di motivazione in punto di rilevanza, non essendo chiarito se il terreno cui si riferisce l’avviso di liquidazione impugnato sia un terreno agricolo (nel quale caso godrebbe di esenzione totale, ricadendo in area montana o di collina ricompresa tra quelle di cui all’art. 7, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992) ovvero un terreno potenzialmente fabbricabile sul quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;che, in ogni caso, non sussisterebbe la prospettata violazione del principio di eguaglianza atteso che, stante l’evidente finalità di incentivazione dell’attività agricola perseguita dalla norma, non sarebbe irragionevole la previsione di "requisiti e condizioni di accesso all̵


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2003-11-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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