Contenzioso tributario - Trattazione in pubblica udienza senza apposita istanza - Nullità - Sentenza Cassazione 3.11.2003 n. 16432 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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In tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l'intervento del difensore della parte privata, in assenza della apposita istanza del contribuente, prescritta dall'art. 33 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'Ufficio finanziario, garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione dell'Ufficio -, nonché della sentenza emessa all'esito della stessa e di ogni altro atto conseguente.
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2003-11-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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