Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Natura ordinatoria del termine ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Sentenza Cassazione 24.9.2003 n. 14164 (Tributario)


2003-11-11
abstract: Accertamento tributario - Natura ordinatoria del termine ex art. 36 bis DPR n. 6 ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtu' del dispostodell'art.28 L.27 dicembre 1997 n.449 - applicabile anche ai giudizi incorso, trattandosi di norma interpretativa e, come tale, avente effettoretroattivo - l'art.36 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 deve essere intesonel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichiarazioni,avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza. Testo sentenzaSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato, nel domicilio eletto per il giudizio di appello, axxx il 5 febbraio 1999 (depositato il 25 febbraio 1999) il Ministero delleFinanze, in base ad un unico motivo chiedeva, con ogni consequenzialestatuizione anche in ordine alle spese, di cassare la sentenza n.183/18/97depositata il 23 dicembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia che aveva rigettato l'appello spiegato dall'AmministrazioneFinanziaria dello Stato avverso la sentenza (n.110/24/96) con la quale laCommissione Tributaria di primo grado di Milano aveva accolto il ricorso -fondato sull'assunta illegittimita', in quanto effettuata oltre il termineprevisto all'art.36 bis DPR n.600/73, della relativa iscrizione a ruolo -proposto dalla contribuente avverso la cartella esattoriale, emessa dalcompetente Centro di Servizio delle Imposte Dirette, contenente laliquidazione della dichiarazione effettuata ai sensi di detto articolo. La contribuente intimata non si costituiva ne svolgeva attivita' difensivain questo grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l'appelloproposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato aggiungendo alleargomentazioni desumibili dalla parte motiva della decisione di primo gradoin merito alla previsione di un termine breve per l'iscrizione a ruolo delleimposte ex art.36 bis del DPR n.600/1973 la considerazione che anche questaCorte di Cassazione, con la sentenza n.7088 del 29 luglio 1991, avevaevidenziato il carattere innovativo e non meramente riproduttivodell'iscrizione a ruolo emessa ai sensi della normativa sopra richiamata. 2. Con l'unico motivo di gravame il Ministero ricorrente lamenta (inrelazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazionedegli artt. 36 bis e 43 DPR n.600/73 nonche' dell'art.17 DPR n.602/73esponendo che: 1) nella sua formulazione originaria l'art.36 bis DPR n.600/73 non prevedevaalcun termine per la liquidazione dell'imposta mentre l'art.17 DPR 602/73stabiliva che le liquidazioni delle dichiarazioni e la formazione e laconsegna dei ruoli dovevano avvenire entro il 31 dicembre del secondo annosuccessivo a quello per il quale l'imposta era dovuta; 2)il DPR n.506/79, con l'art.1, ha introdotto un nuovo termine all'art.36bis e, con l'art.2, ha modificato l'art. 17 detto: il temine previstodall'art.36 bis non e' stato dichiarato perentorio mentre quello perl'iscrizione nei ruoli e' stato stabilito con riferimento all'art 43 dal DPRn.600/73, ovverosia al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui e' stata presentata la dichiarazione; 3) il legislatore, quindi, ha distinto il momento della liquidazione daquello dell'iscrizione a ruolo prevedendo un termine acceleratorio arilevanza interna per precedere alla liquidazione delle imposte ed airimborsi ex art.36 bis ed allungando da uno a cinque anni il termine didecadenza previsto dall'art.17 per la formazione dei ruoli; 4)la previsione di una decadenza abbreviata non si giustifica considerandoche la procedura indicata dall'art.36 bis non


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2003-11-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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