Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Applicabilità del principio di cui all’art. 18 della Legge n. 241/1990 – Condizioni e limiti – Senten


2003-11-04
abstract: Contenzioso tributario – Applicabilità del principio di cui all’art. ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

Il principio di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 241 del 1990 - a norma del quale il responsabile del procedimento amministrativo provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti attestanti fatti, stati e qualità dichiarati dall'interessato e di cui l'amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione sia in possesso - si applica anche in campo tributario limitatamente alla fase dell'accertamento amministrativo e non anche a quella contenziosa allorché la legge ponga espressamente a carico del contribuente l'onere della produzione di determinati documenti, non potendo, in tal caso, ritenersi la P.A.. obbligata a ricercarli e depositarli, traducendosi un siffatto obbligo in una ingiustificata inversione dell'onere della prova - salvo che l'onere stesso sia impossibile o sommamente difficile da esercitarsi, nel qual caso soccorre il potere, conferito al giudice tributario dall'art. 7 comma 3 del dlgs n. 546 del 1992, di ordinare all'amministrazione il deposito di documenti ritenuti necessari.

Sul tema si segnala anche la sentenza della Cassazione n. 1930/2001 che ha sostanzialmente esteso l'applicabilità del predetto principio anche alla fase contenziosa.
Si veda anche Cassazione 16176/2000 (in tema di rapporti di detto principio con lo Statuto del Contribuente).

Si veda anche Cassazione 5.10.2001 n. 12284 che si riporta in massima:
"La disposizione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, alla cui stregua il responsabile del procedimento deve provvedere d'ufficio all'acquisizione di quei documenti che, gia' in possesso dell'amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualita' rilevanti per la definizione della pratica, disposizione ribadita e rafforzata dall'art. 6, comma 4, della successiva legge n. 212 del 2000, che ha escluso la possibilita' di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui l'amministrazione gia' disponga) costituisce espressione di un piu' generale principio, operante anche nel processo. Ne consegue che, qualora il contribuente che agisca per la restituzione di diritti doganali non dovuti deduca che le bollette doganali di pagamento sono in possesso dell'amministrazione, quest'ultima e' tenuta a pronunciarsi in modo non generico o immotivato sull'effettivo possesso e sul reale contenuto degli atti in questione, ed il giudice può in caso di rifiuto o di risposte generiche od immotivate, trarre argomenti di prova da tale comportamento."


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2003-11-04 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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