Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazione – A mani di persona di famiglia – Onere della prova in ipotesi di contestazione del vincolo coabitativo – Esclusione d


2003-11-04
abstract: Notificazione – A mani di persona di famiglia – Onere della prova in ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod.proc.civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.


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2003-11-04 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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