Accertamento tributario - Verifiche bancarie - Inutilizzabilità di dati ed elementi reperiti in relazione a un soggetto diverso da quello accertato
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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L'utilizzazione di dati e notizie, acquisiti presso istituti bancari nelcorso di operazioni di polizia giudiziaria, anche se autorizzatadall'Autorita' giudiziaria, non puo' essere rivolta verso soggetti diversidall'imputato e, quindi, non possono essere utilizzati dall'Ufficio IVA perla relazione di un avviso di rettifica nei confronti di un contribuente. Testo: Fatto Con avviso notificato il 25 novembre 1986, l'Ufficio provinciale Iva diLecce rettificava la dichiarazione Iva relativa al 1982 presentata dalla"S.r.l. xxxxx" sulla scorta del processo verbale di constatazione dellaGuardia di finanza di Casarano del 4 aprile 1986, rilevando: a)l'acquisto di prodotti vinosi senza fattura della xxxxxx; b)la vendita della merce di cui al n. 1, senza emissione di fattura; c)l'inesattezza dei dati contenuti nella dichiarazione. Irrogava, quindi, le relative sanzioni. Il 14 gennaio 1987 la societa'ricorreva innanzi alla Commissione tributaria di I grado, deducendo, in viapreliminare, l'eccesso di potere, per essere stati utilizzati, negliaccertamenti espletati, dati e notizie bancarie senza che cio' fosseconsentito dalla normativa vigente. Nel merito, precisava, per quanto concerneva l'assegno reperito che avevaoriginato l'accertamento, che vi era stato un semplice scambio di denaro traoperatori per una temporanea provvista di liquidita' stanti le difficolta',in periodo di tassi bancari crescenti, di reperire fidi bancari. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di rettifica. Deduceva l'ufficio il 18 aprile 1988, concludendo per il rigetto delricorso, in quanto le innovazioni apportate dal D.P.R. n. 463/1982, art. 4,alle disposizioni dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 633 citato,consentivano di utilizzare gli elementi acquisiti e rilevati nei confrontidi un soggetto imputato di reati; al fine di un'eventuale attivita'diaccertamento tributario. Con decisione n. 1817/1985, la CommissioneTributaria di I grado accoglieva il ricorso del contribuente ed avverso ladecisione stessa l'ufficio provinciale Iva di Lecce proponeva appello,ribadendo la legittimita' dell'accertamento eseguito. Con decisione n.161/1994 la Commissione tributaria di II grado respingeva l'appello,rilevando che l'utilizzazione dei dati e notizie acquisiti presso istitutibancari nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche se autorizzatadall'Autorita' giudiziaria, non poteva essere rivolta verso soggetti diversidall'imputato. Avverso la suddetta decisione l'ufficio provinciale Iva diLecce proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria centrale,deducendo travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione degliartt. 51,comma 2, n. 2), 54, comma 2, e 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.Nella seduta del 19 febbraio 2003 il ricorso era riservato per la decisione. Diritto Il ricorso e' infondato. Va anzitutto confermato quanto gia' rilevato dai Giudici di primo esecondogrado, che l'utilizzazione dei dati e delle notizie - acquisiti pressoistituti bancari nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche seautorizzata dall'Autorita' giudiziaria, non puo' essere rivolta versosoggetti diversi dall'imputato. Quindi i dati di cui sopra non potevanoessere utilizzati dall'ufficio Iva di Lecce nei confronti della societa'ricorrente. A tale riguardo, l'ufficio precisa che i dati e le notizie postiafondamento della rettifica del
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2003-10-29 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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