Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Prima casa - Agevolazioni fiscali in caso di intervenuta separazione tra i coniugi - Decisione Commissione Tributaria Centrale 27.5.2003 n. 4230 (Tri


2003-10-29
abstract: Prima casa - Agevolazioni fiscali in caso di intervenuta separazione tra i coniu ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

Lo stato di separazione legale tra coniugi, avendo carattere transitorio,
non fa perdere il diritto ai benefici fiscali previsti dall'art.1 L.22
aprile 1982 n.168 per l'acquisto della prima casa.

Testo:
Fatto
L'Amministrazione finanziaria dello Stato - ufficio del registro di Siracusa
- ricorre avverso la decisione n. 332 del 3 agosto 1988 con cui la
Commissione tributaria di II grado di Siracusa, nella controversia con C.M.
- concernente il diritto ai benefici fiscali ex L. n.168/1982 nonostante la
intervenuta separazione legale dei coniugi e la cessazione della convivenza
gia' un anno prima della separazione (avvenuta il 29 settembre 1983) mentre
l'acquisto dell'immobile era stato realizzato il 23 febbraio 1983 - rigetto'
il gravame dell'Amministrazione, confermando la decisione dei primi giudici.
Costoro avevano accolto il ricorso contro l'avviso di liquidazione
dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni formulato per la perdita dei
benefici ex L. n. 168/1982 conseguente alla separazione legale dei coniugi
ed alla cessazione della convivenza nell'immobile. La Commissione di II
grado, in particolare, sottolineo' che la comparizione dei coniugi innanzi
al Presidente del tribunale, e la cessazione della convivenza, si erano
verificate "dopo" la registrazione dell'atto di acquisto dell'appartamento
cui afferivano i benefici ottenuti. Ricorre, dunque, l'Amministrazione
finanziaria dello Stato.
Diritto
L'ufficio ricorrente argomenta dal rilievo che alla data della separazione -
29 settembre 1983 - era stato dichiarato che la convivenza era cessata da
piu' di un anno e, quindi, prima dell'acquisto dell'immobile (23 febbraio
1983). Il ricorso non e' fondato.
E' sufficiente sottolineare, innanzitutto, che lo stato di separazione e'uno
stato transitorio sicche', in nessun caso puo' determinare le decadenze
fatte valere dall'ufficio, in spregio delle finalita' per cui i benefici
sono stati previsti dal legislatore. Inoltre, non puo' tacersi che giammai
potrebbe considerarsi legittima la perdita di particolari benefici allorche'
essa si risolve nella limitazione di fondamentali liberta' delle persone.

P.Q.M.
La Commissione tributaria centrale rigetta il ricorso dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato.


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2003-10-29 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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