Accertamento tributario - Metodo induttivo - Illegittimità nell'ipotesi di contabilità formalmente regolare - Decisione Comm. Trib. Centr. 3.2.2003 n
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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È possibile procedere ad accertamento induttivo dei redditi di impresa, a norma dell'art. 39 D.P.R. 600/73, solo quando vengono accertate, preventivamente, omissioni, false o inesatte indicazioni nella dichiarazione del contribuente e le irregolarità formali delle scritture contabili risultati dai verbali di ispezioni, siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili, nel loro complesso, le scritture stesse.
Nel caso in specie il ricorso all'accertamento induttivo sulla base dell'esiguità dei corrispettivi dichiarati, comportanti un risultato contabile e reddituale inverosimile, è illegittimo in quanto tali motivazioni non sono contemplate in alcuna delle quattro tassative ipotesi (omessa dichiarazione del reddito di impresa; omessa allegazione del bilancio; omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili; gravi, ripetute e numerose falsità e omissioni risultati dai verbali di ispezione) fissate dal secondo comma del citato articolo, a sostegno del ricorso al procedimento induttivo.
2003-10-25 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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