ICI - Immobili venduti nelle procedure fallimentari - Base imponibile - Sentenza Cassazione 24.9.2003 n. 14148 (Tributario)
abstract: ICI - Immobili venduti nelle procedure fallimentari - Base imponibile - Sentenza ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
In tema di ICI, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 504 del 1992, il prezzo finale di aggiudicazione dei beni immobili venduti nell'ambito della liquidazione fallimentare soddisfa il requisito del valore "venale in comune commercio" richiesto da tale disposizione, atteso che la procedura fallimentare è volta a perseguire interessi di carattere pubblico (eliminazione delle imprese decotte dal mercato e recupero dei crediti in regime di concorsualità) e le vendite all'incanto dei beni che attraverso di essa vengono effettuate, anche per le forme di pubblicità assicurate dagli organi del fallimento, sono tali da assicurare il miglior prezzo di realizzo ai beni che vengono posti in vendita (di norma, secondo la stima peritale) e che, in caso di aggiudicazione a prezzo ritenuto basso dal giudice, consentono al medesimo di sospendere la vendita e ad altri soggetti di intervenire e proporre l'aumento di sesto, rispetto a quello di aggiudicazione. Del resto l'art. 44 del dPR n. 131 del 1986 prevede, in materia di imposta di registro, che, nei casi di espropriazione forzata, la base imponibile sia costituita dal valore del bene determinato dal prezzo di successoria dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
2003-10-25 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
|