Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Penale tributario - Rapporti col condono ex legge n. 289/2002 - Esclusione di preclusione al condono da parte di società i cui amministratori siano im


2003-10-11
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Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

La causa ostativa dell'esercizio dell'azione penale a carico dei legali
rappresentanti e degli amministratori di societa', prevista dall'art. 15
della legge 289/2002, non e' estensibile alle persone giuridiche poiche' nel
nostro ordinamento non esiste una loro responsabilita' penale, con la
conseguenza che non vi e' alcuna preclusione all'ammissibilita' al condono
per la societa' i cui rappresentanti e/o amministratori abbiano pendenze
penali per i reati previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.



Testo:
Fatto

In data 30 giugno 2001 il pubblico ministero esercitava l'azione penale
nei confronti di tutti i suddetti imputati (oltre che nei confronti di G.P.,
la cui posizione e' stata definita con separata sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato per intervenuta morte del reo) in
relazione ai reati di cui in rubrica.
In accordo col rappresentante della pubblica accusa l'udienza
preliminare veniva rinviata piu' volte al fine di consentire alle difese di
predisporre e depositare due consulenze tecniche volte a comprovare alcuni
errori di fatto nei quali sarebbero incorsi i Finanzieri nel corso delle
operazioni di verifica in esito alle quali sono sorte le accuse per cui si
procede, errori che avrebbero quindi inficiato in cospicua parte gli
accertamenti induttivi dei verificatori.
Dopo l'avvenuto deposito delle due suddette consulenze tecniche il
Giudice disponeva che il contenuto delle stesse venisse trasmesso, a cura
del pubblico ministero, al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di
finanza di Pordenone (che aveva redatto il processo verbale di constatazione
nei confronti della societa' "P.L. S.p.a."), affinche' i finanzieri
prendessero atto delle osservazioni mosse dai c.t. di parte e potessero
esprimere eventuali contro-osservazioni ovvero riconoscere la fondatezza
(totale o parziale) dei rilievi, riservandosi all'esito lo scrivente di
disporre eventuale perizia.
Giunta una prima parziale risposta da parte della Guardia di finanza, la
societa' optava per definire gli accertamenti ai sensi dell'art. 15 della L.
n. 289/2002 ed il giorno prima dell'udienza odierna veniva depositata
memoria con allegata documentazione relativa alle procedure di definizione.
Stamani lo scrivente disponeva l'audizione quale testimone di un
Funzionario del locale ufficio delle Entrate, O.C., per alcuni chiarimenti
in ordine alle definizioni effettuate; successivamente il pubblico ministero
ed i difensori concludevano come sopra riportato ed il Giudice pronunciava
sentenza mediante lettura del dispositivo riprodotto in calce alla presente
motivazione.

Diritto

Preliminarmente occorre osservare che, allo stato, non sussistono
elementi che consentano (rectius: impongano) di emettere sentenza di non
luogo a procedere nei confronti dei suddetti imputati in relazione ai reati
ad essi rispettivamente ascritti con l'adozione di formula piu' favorevole
di quella di cui in dispositivo. Infatti, il processo verbale di
constatazione del 27 ottobre 2000, con i vari allegati,


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2003-10-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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