Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Legittimazione passiva in caso di impugnazione per mancata notifica della cartella - Sentenza Comm. Trib. Prov. Padova 15.9.


2003-10-11
abstract: Contenzioso tributario - Legittimazione passiva in caso di impugnazione per man ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'agenzia delle Entrate non e' legittimata passiva nel giudizio proposto
avverso la cartella esattoriale impugnata perche' non notificata, essendo un
vizio imputabile esclusivamente ad inadempienza del concessionario del
servizio riscossione Tributi.

Testo della sentenza:
Il sig. P.B. ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza ne i
confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Este per ottenere la
restituzione dell'importo di Lit. 1.944.119 indebitamente pagate in
relazione ad avviso di mora per IRPEF 1980 poi annullato con definitiva
sentenza 18.02.1999 n. 76/13/99 di questa stessa Commissione.
L'ufficio convenuto si e' costituito evidenziando come l'annullamento
dell'avviso di mora sia stato pronunciato in detta sentenza perche' non
preceduto dalla notifica della cartella esattoriale e, quindi, sia
imputabile esclusiva- mente ad inadempienza del concessionario del servizio
riscossione tributi (nella specie la G. S.p.A.) nei confronti del quale
soltanto doveva quindi instaurarsi il procedimento de quo.
Nel frattempo peraltro, come da copia di raccomandata A.R. 22.11.2002 della
G.prodotta dall'ufficio convenuto con l'atto di costituzione, l'obbligato con-
cessionario della riscossione aveva provveduto per la restituzione al ricor-
rente del dovuto importo di Euro 1.004,05 (pari a Lit. 1.944.119).
Ad avviso della Commissione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
della convenuta Agenzia delle Entrate e' fondata, in quanto - sulla base
della sentenza sopra richiamata di annullamento dell'avviso di mora per
mancata previa notifica della cartella esattoriale e non gia' per
annullamento dell'iscrizione a ruolo - l'unico soggetto obbligato alla
restituzione di quanto indebitamente pagato dal ricorrente era appunto -
come poi avvenute" - la G. S.p.A..
Sussistono comunque giuste ragioni per compensare fra le parti le spese del
giudizio.

P.Q.M,

dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Este - e conseguentemente respinge il ricorso; spese compensate.


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2003-10-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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