Diritto Tributario

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Notificazione - Del ricorso per cassazione - Spedizione tempestiva e ricezione oltre il termine utile - Irrilevanza - Sentenza Cassazione 10.9.2003


2003-10-11
abstract: Notificazione - Del ricorso per cassazione - Spedizione tempestiva e ricezione ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n.
477, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato
disposto dell'art. 149 cod. civ. e dell'art. 4, comma 3, L. 20 novembre
1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona,
per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario - e' regolare la notifica del ricorso per
cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria e notificato a mezzo
del servizio postale, con plico raccomandato postale spedito, nel rispetto
del termine lungo ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. anche se ricevuto
dal destinatario dopo la scadenza di detto termine.

Testo della sentenza:
Fatto - In seguito ad atto di donazione registrato a Pisa il 15 novembre
1991, B.B. acquistava la nuda proprieta' di due immobili in Pisa, non ancora
iscritti nel catasto edilizio urbano, denunciando un valore della donazione
di lire 56.000.000, ma chiedendo di avvalersi del sistema di determinazione
del valore dell'immobile in base alla rendita catastale, da attribuirsi
specificamente agli immobili da parte dell'Ufficio tecnico erariale su
istanza dell'interessato, secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.L. 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988,
n. 154.
L'ufficio del registro di Pisa emetteva avviso di liquidazione per
imposte e soprattasse in relazione ad un valore finale della donazione di
lire 85.085.000. Contro tale avviso di liquidazione ricorreva il
contribuente, chiedendone l'annullamento per mancata notifica della rendita
catastale.
Successivamente lo stesso contribuente presentava istanza di condono ai
sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
nella L. 30 novembre 1994, n. 656.
La Commissione tributaria di I grado di Pisa dichiarava, con sentenza,
estinto il procedimento per effetto del condono.
Ricorreva l'ufficio, deducendo che il giudice di primo grado aveva
dichiarato l'estinzione del giudizio con sentenza anziche' con ordinanza, in
violazione dell'art. 2-quinquies, comma 5, della L. n. 656/1994, cosi' da
non consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare il controllo di
regolarita' sull'istanza di chiusura della lite fiscale pendente, secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui al D.P.R. 28 settembre 1994, n.
591.
L'Amministrazione chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio alla Commissione di I grado, per gli adempimenti
previsti dal menzionato regolamento.
La Commissione tributaria regionale della Toscana annullava la decisione
di primo grado e, decidendo nel merito, dichiarava illegittimo
l'accertamento dell'ufficio, non essendo stata notificata al contribuente la
rendita catastale attribuita agli immobili.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione delle finanze sulla
base di un solo motivo. L'intimato non si e' costituito.

Diritto - Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria
denuncia violazione e falsa applicazione dell'a


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2003-10-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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