Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Finanziaria 2004 - Il testo dell'articolo 33 del DL n. 269/2003, relativo al concordato fiscale preventivo (Tributario)


2003-10-06
abstract: Finanziaria 2004 - Il testo dell'articolo 33 del DL n. 269/2003, relativo al con ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

Art. 33 (Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)

1. Al fine di anticipare l’avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L’osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l’adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;

c) la limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all’Agenzia delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.

6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d’imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d’imposta precedente. Per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d’imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all’uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all&#


Link: www.iusseek.com/tributario


2003-10-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -