Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Esecuzione immobiliare e ipoteca legale per crediti tributari - Alcune precisazioni - Risoluzione Entrate 1.10.2003 n. 190 (Tributario)


2003-10-03
abstract: Esecuzione immobiliare e ipoteca legale per crediti tributari - Alcune precisazi ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


O

Oggetto: Comportamento dei Concessionari nelle procedure di espropriazione immobiliare e in materia di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 e di rimborso delle relative spese
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 190 del 01.10.2003

Con la lettera che si riscontra codesto Concessionario, nel premettere che nei confronti del contribuente, a carico del quale pendono procedure di esecuzione immobiliare attivate da terzi, provvede ad intervenire (artt. 563 e 499 c.p.c.) allo scopo di partecipare alla distribuzione del ricavato e ad iscrivere, altresì, ipoteca sui medesimi beni oggetto dell'esecuzione, ancorché detta ipoteca risulti inefficace ai sensi dell'art. 2916 c.c., ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alle modalità operative sopra riportate atteso che, nella fattispecie evidenziata, alle spese sostenute per l'iscrizione dell'ipoteca non viene riconosciuto il privilegio ex art. 2770 c.c. e, pertanto, ne dovrebbe essere chiesto il rimborso all'Ente impositore in sede di comunicazione di inesigibilità.
L'art. 77, co. 1, del D.P.R. 602/1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, co. 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
Si tratta di un'ipoteca legale, in quanto espressamente prevista dalla legge al fine di riservare una particolare tutela al credito alla cui garanzia assolve, introdotta allo scopo di assicurare la riscossione delle entrate; essa attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall'art. 2808 c.c. e, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall'espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se la proprietà di questo venga trasferita ad altri.
E' appena il caso di sottolineare che l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/1973 viene iscritta in forza di un titolo, il ruolo, al quale la legge espressamente attribuisce tale effetto, nonché quello esecutivo, e che essa ha natura diversa dall'ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (c.d. ipoteca cautelare fiscale) che costituiva una misura cautelare applicabile indipendentemente dall'accertamento sull'esistenza e sull'entità dell'obbligazione tributaria e che assolveva la stessa funzione del sequestro conservativo. Il secondo comma del citato art. 77, dispone che se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79 D.P.R. 602/1973, il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione.
La norma, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1 della Legge Delega 28.09.1998, n. 337 (punto h, nn. 3 e 4) e come risulta dalla Relazione al Decreto Legislativo 46/1999, contempera l'esigenza di un pronto recupero delle somme iscritte a ruolo con la necessità di non espropriare immediatamente i beni immobili rispetto al valore dei quali quello del debito non risulti tale da giustificare l'immediata aggressione ed e' finalizzata ad ottenere il pagamento spontaneo del debitore. In tal caso, l'iscrizione di ipoteca e' obbligatoria ed il Concessionario non può procedere all'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine di sei mesi.
Da ciò ne consegue che, se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79, il Concessionario prima di iniziare l'espropriazione forzata, può procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77, co. 1, sulla base di un'autonoma valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività; fermo restando che, una volta acquisita la garanzia reale, deve avviare


2003-10-03 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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