Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Terreni agricoli situati in zone svanttaggiate - Risoluzione Entrate 17.9.2003 n. 5 (Tributario)


2003-09-22
abstract: ICI - Terreni agricoli situati in zone svanttaggiate - Risoluzione Entrate 17.9. ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


C

Con la nota in riferimento si chiede di conoscere se "l'elenco definitivo dei comuni svantaggiati", approvato con deliberazione del 1 febbraio 2001, n.13 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), "ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000", ha validità anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare, si intende sapere se detto elenco possa considerarsi sostitutivo di quello allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, con la quale sono stati individuati gli enti locali nel cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI sulla base del disposto dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che concede tale agevolazione alle aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Al riguardo, per chiarire gli esatti termini della questione occorre effettuare una disamina dei vari provvedimenti normativi che hanno interessato la materia.
Si fa innanzitutto presente che il citato D.Lgs. n. 146 del 1997, è attuativo della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" nell'ambito del settore produttivo agricolo. In tale contesto l'art. 2 del D.Lgs. n. 146 del 1997 ha disposto una riclassificazione delle zone svantaggiate, che deve essere effettuata con deliberazione del CIPE, che provvede anche alla determinazione della misura delle agevolazioni stabilite dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81. E' necessario sottolineare che tutte le disposizioni appena richiamate fanno anch'esse esclusivo riferimento ad agevolazioni concernenti la previdenza sociale in agricoltura.
Vi è poi da aggiungere che anche la citata deliberazione CIPE n. 42 del 2000 ha definito i criteri per l'individuazione delle zone agricole svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali tali da legittimare la misura dei contributi agricoli unificati che devono essere corrisposti dai datori di lavoro.
Dall'esame delle norme richiamate appare evidente che la ratio sottesa all'emanazione della deliberazione del CIPE n. 13 del 2001 è del tutto estranea all'area tributaria, essendo al contrario finalizzata alla creazione di un razionale sistema delle agevolazioni contributive relative alle zone agricole svantaggiate.
A conferma di tale assunto è sufficiente osservare che nella deliberazione in esame non vi è alcun richiamo esplicito all'art. 15 della legge n. 984 del 1977 - a cui fa riferimento l'art. 7, lettera h), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - e se anche a detta norma viene effettuato un rinvio dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - come sostituito dal citato art. 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993 - ciò avviene sempre allo scopo di individuare le zone a cui è connessa una differente misura dei contributi previdenziali.
Si deve, infatti, precisare che detta norma prevede differenti premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali a seconda che si riferiscano a lavoratori dipendenti nei territori montani delimitati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o a lavoratori dipendenti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15, della citata legge n. 984 del 1977.
Alla luce delle considerazioni esposte, peraltro avvalorate dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003, si ritiene che l'elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 2001 non possa avere alcun effetto ai fini dell'individuazione delle zone svantaggiate nell'ambito delle quali riconoscere l'esenzione dall'ICI di cui all'art. 7, lettera h), del D.Lgs. n. 504 del 1992, per la cui applicazione rimane valido l'elenco allegato


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2003-09-22 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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