Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Società tra avvocati - La natura e la calssificazione dl reddito - Articolo di R.La Rosa (Tributario)


2003-09-13
abstract: Società tra avvocati - La natura e la calssificazione dl reddito - Articolo di R ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"Nella risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, l'Agenzia delle Entrate affronta il problema della qualificazione del reddito prodotto dalle societa' tra professionisti (s.t.p.), costituite ai sensi degli artt. 16 ss. del D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. Il dubbio sulla classificazione di tali redditi sorge dal secondo comma dell'art. 16 del D. lgs. n. 96/2001, a tenore del quale "La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente titolo (Titolo II del D.lgs. n. 96, n.d.r.) e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile". Invero, nel silenzio del decreto n. 96/2001 sul trattamento fiscale dei redditi della s.t.p., il rinvio alla disciplina della s.n.c. parrebbe, a prima impressione, legittimare l'inclusione dei redditi delle societa' in parola nella categoria dei redditi d'impresa, giusta l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La ricordata prassi, con piu' di una argomentazione giuridica, ha correttamente inquadrato i redditi prodotti da tali soggetti tra i redditi di lavoro autonomo. La condivisibile soluzione offerta e' di non poco momento, attese le implicazioni che comporta: il reddito della s.t.p. e' da imputare ai soci osservando il principio della trasparenza, codificato nel primo comma dell'art. 5 del T.U.I.R.; le plusvalenze realizzate dalla societa' non hanno rilevanza fiscale; i compensi percepiti dalla s.t.p. devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di acconto se corrisposti da clienti sostituti di imposta, e via discorrendo." (Da www.finanze.it)


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2003-09-13 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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