Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazione - Notifica atti tributari a mezzo posta - Nullità in caso di mancanza dei requisiti di legge - Sentenza Comm. Trib. Prov. Torino 11.6.20


2003-09-06
abstract: Notificazione - Notifica atti tributari a mezzo posta - Nullità in caso di manca ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


E

E' nulla la notificazione di un avviso di accertamento a mezzo del servizio
postale se mancano sulla relata di notifica e sulle buste degli avvisi il
numero cronologico del notificatore, la sottoscrizione o firma dello stesso
sulla busta, la firma del direttore responsabile dell'avviso di rettifica,
la sottoscrizione o firma sulla busta da parte del notificatore,
l'indicazione del soggetto notificante o la sottoscrizione del medesimo,
trattandosi di irregolarita' non sanabili ex art. 156, comma 3, del codice
di procedura civile. Testo:
Fatto - In via preliminare vengono riuniti i ricorsi RG. 2166/02,
2173/02, 3200/02 e 3210/02, relativi rispettivamente a:

1) avviso di accertamento n. R201000500, relativo ad un recupero di
imposta Irpef + SSN per l'anno 1996 in capo al sig. V.C.;
2) avviso di accertamento n. R201000471, relativo ad un recupero di
imposta Irpef + SSN per l'anno 1996 in capo al sig. V.S.
3) avviso di accertamento n. R201000911, relativo ad un recupero di
imposta Irpef + SSN per l'anno 1997 in capo al sig. V.C.
4) avviso di accertamento n. R201000887, relativo ad un recupero di
imposta Irpef + SSN per l'anno 1997 in capo al sig. V.S.

Entrambi i ricorrenti sono soci della societa' "L. S: di V.C. & C.
S.a.s.".
in data 2 aprile 1998 la Guardia di finanza di Chieri effettuava una
verifica generale nei confronti della societa' ricorrente. Fatti gli
opportuni accertamenti bancari redigeva il processo verbale di verifica
giornaliera e successivamente in data 28 febbraio 2000 la Guardia di finanza
di Chieri, terminata la verifica, il processo verbale di constatazione.

- In data 11 dicembre 2001 l'ufficio notificava l'avviso di
accertamento n. R201000500;
- in data 17 dicembre 2001 l'ufficio notificava l'avviso di
accertamento n. R201000471;
- in data 25 luglio 2002 l'ufficio notificava l'avviso di
accertamento n. R201000911;
- in data 26 luglio 2002 l'ufficio notificava l'avviso di
accertamento n. R201000887.

Con i suddetti ricorsi, elaborati e sviluppati in cinque punti, i
ricorrenti sostengono varie violazioni e concludono chiedendo:

- l'annullamento totale degli avvisi per tutte le motivazioni
avanzate;
- in ogni caso la rideterminazione delle sanzioni anche alla luce del
principio della continuazione, tenuto conto delle future annualita';
- in via subordinata chiedono la determinazione del reddito di
partecipazione in funzione del reddito di impresa.
Con vittoria di spese.

L'ufficio costituendosi in giudizio, assume le seguenti conclusioni:


Link: http://www.finanze.it


2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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