Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione - Soggezione al tributo - Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Avellin


2003-09-06
abstract: ICI - Coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione - Sogge ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In virtu' del combinato disposto dell'art. 1008 cod. civ. (che impone
all'usufruttuario l'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile) e
dell'art. 3 del DLG n. 504/1992 (che include tra i soggetti passivi dell'ICI
in vece del proprietario anche l'usufruttuario) il coniuge assegnatario
della casa coniugale a seguito di sentenza che pronuncia la separazione
giudiziale dei coniugi e' tenuto al pagamento dell'ICI gravante sulla casa
assegnata.



Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2003 M. C. proponeva ricorso
avverso ravviso di liquidazione n. 22933 emesso dal comune di Avellino il
21/1/2003 e notificato il 4 febbraio 2003 con cui era accertato l'omesso
versamento ICI relativa all'anno 1998.

Eccepiva la ricorrente la nullita' dell'avviso impugnato per difetto di
motivazione e nel merito rilevava che la casa di proprieta' del marito le
era stata assegnata dal Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 155 c.c.,
con la sentenza che pronunciava la separazione personale dei coniugi e
quindi, essendo lei titolare di un diritto personale e non di un diritto
reale, non era obbligata al pagamento dell'ICl.
Rilevava, in ogni caso, che dall'assegnazione fatta dal Tribunale era
escluso il garage che, invece, era stato incluso nell'avviso di liquidazione
e, in via subordinata, l'esclusione delle sanzioni.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di
spese competenze del giudizio.

Si costituiva in giudizio il comune di Avellino il quale impugnava il
ricorso e rilevava che il Ministero delle Finanze con la circolare n. 118/E
del 7/6/2000 e con le istruzioni al versamento ICI 2000 aveva precisato che
il diritto di abitazione del coniuge separato o divorziato nella casa
coniugale e' assimilabile al diritto spettante al coniuge superstite ai
sensi dell'art. 540 codice civile e, pertanto, essendo un diritto reale
l'ICI va corrisposta dal coniuge assegnatario.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del
giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' parzialmente fondato e pertanto merita accoglimento per
quanto di ragione.

Va rigettata preliminarmente l'eccezione di nullita' dell'avviso
impugnato in quanto esso contiene tutti gli elementi atti ad individuare
l'immobile per cui e' stata omesso il versamento ICI con la relativa
annualita' ed e' stato sufficientemente motivato (omessi dichiarazione e
versamento ICI) tanto che la ricorrente e' stato in grado di presentare
valido e motivato ricorso.

Per quanto riguarda il merito va rilevato: in base al


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2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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