Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Giurisdizione - Richiesta di danni da svalutazione monetaria - Sentenza Comm. Trib. Reg. Puglia (sez. Lecce) 5.6.2003 n. 127


2003-09-06
abstract: Contenzioso tributario - Giurisdizione - Richiesta di danni da svalutazione mone ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


R

Rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria l'azione volta ad
ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma
indebitamente versata e trattenuta.

Sentenza.

XY ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell'A.F. relativo al rimborso
della ritenuta d'imposta operatagli dal Comune di Lecce ai sensi dell'art 11
della L. 413/1991 su quanto ricevuto, quale fittavolo, per espropriazione
effettuata ex lege 865/1971 di terreni siti nello stesso Comune e da lui
condotti in fitto.

Assumeva la violazione ed erronea applicazione del predetto art. 11
nonche' del D.M. 5/2/1992 e la loro illegittimita' costituzionale per
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto tassavano un
risarcimento danni derivante da un non reddito.

Ravvisava l'incostituzionalita' della norma anche per quanto concerne la
tassazione dei proventi derivanti da espropri in forza di atti e
provvedimenti emessi prima dell'emanazione della stessa.

Evidenziava la sua condizione di non titolare di alcun diritto di
proprieta' sulla cosa espropriata e quindi l'impossibilita' di aver maturato
e conseguito su tale cosa una plusvalenza.

Ribadiva la natura risarcitoria dell'indennizzo e la mancanza del
requisito della destinazione edificatoria dei terreni voluta dall'art. 17 L.
865/1971 e dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale con
dec. 26/10-9/11/1978 n. 1022.

Evidenziava come lo stesso comma 5 quando considera le zone omogenee di
cui al D.M. 2/4/1965 esclude proprio la zona "E" che comprende le parti del
territorio destinate ad usi agricoli.

Concludeva con la richiesta del rimborso della ritenuta d'imposta,
nonche' della corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali.
- L'Ufficio controdeduceva.
- La C.T.P. riteneva fondato il ricorso e lo accoglieva in quanto il
terreno, essendo di natura agricola non determinava in testa al ricorrente
plusvalenza, come avveniva per le zone agricole e, nel caso in specie, la
ritenuta non era prevista perche' l'indennita' era stata corrisposta
all'affittuario coltivatore diretto di terreni coattivamente sottratti e
quindi non era assimilabile a quella corrisposta alla proprietaria degli
stessi.
- L'ufficio proponeva appello sostenendo che l'indennizzo spettante al fitta
volo rappresenta va una plusvalenza e come tale doveva essere tassata.
- Per quanto riguarda la svalutazione monetaria eccepiva il difetto di
giurisdizione e menzionava al riguardo la sentenza della Cassazione a SS.UU.
n. 6360 del 20/7/1987.
- Gli eredi del ricorr


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2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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