Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fermo amministrativo - Atto di natura cautelare preordinato all'esecuzione - Sentenza Comm. Trib. Prov. Cosenza 28.5.2003 n. 397 (Tributario)


2003-09-06
abstract: Fermo amministrativo - Atto di natura cautelare preordinato all'esecuzione - Sen ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


M

MASSIME
1) Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, previsto dall'art. 86 DPR
29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, lett. q DLG 27 aprile
2001 n. 193, non e' atto con il quale si inizia l'esecuzione, in quanto
questa comincia solo con il pignoramento (art. 491 CPC), ma una forma di
musura cautelare preordinata all'esecuzione, molto vicina al sequestro
conservativo, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto il
fermo amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
2) Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, previsto dall'art. 86 DPR
29 settembre 1973 n. 602, puo' essere operato decorsi i sessanta giorni
dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi del DLG 27 aprile 2001
n. 103, ma non oltre un anno dalla stessa, a meno della preventiva notifica
di un avviso ad adempiere.

3) E' manifestamente infondata, in relazione all'art 3 Cost., la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 86 DPR 29 settembre 1973 n. 602
istitutiva del fermo amministrativo di beni mobili registrati, trattandosi
di norma rivolta alla generalita' dei cittadini e non a determinate
categorie delegittimate nei confronti di altre.

4) L'autovettura di un medico puo' essere sottoposta a fermo amministrativo, ex
art. 86 DPR 29 settembre 1973 n. 602, non essendo bene strumentale di
lavoro, come lo sarebbe, ad es., per un tassista.

TESTO SENTENZA

Svolgimento del giudizio

Con atto depositato il 4 marzo 2003 ed iscritto al n. 828/03, (...)
ricorreva avverso il fermo amministrativo della sua autovettura targata
(...), deducendo la sussistenza in subiecta materia della competenza della
Commissione Tributaria adita, l'illegittimita' dell'atto di fermo e
l'incostituzionalita' dell'art. 86 DPR n. 602/73 in riferimento all'art. 3
della Costituzione, richiedendo altresi' la cancellazione dell'iscrizione
del fermo, la rimessione degli atti al magistrato penale, la determinazione
in via equitativa dei danni, con la condanna del concessionario alle spese.

Contestualmente veniva richiesta la sospensione dell'esecutivita'
dell'atto e la discussione in pubblica udienza.
Fissata l'udienza di delibazione della sospensiva per il 28 maggio 2003,
il ricorrente richiedeva, con istanza del 14 maggio 2003 debitamente
notificata alle controparti, la trattazione nel merito.
II Concessionario e l'Agenzia delle Entrate non si costituivano.
All'udienza - depositata una memoria difensiva e mutato il rito da
delibatorio a decisorio - la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

II fermo amministrativo degli autoveicoli del contribuente inadempiente
operato dal concessionario della riscossione trova un suo lontano precedente
nell'istituto, peraltro ontologicamente diverso, del fermo amministrativo di
somme previsto dall'art. 69 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sulla contabilita'
generale dello Stato.

Il fermo de quo viene invece espressamente previsto, per la prima vol


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2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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