Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



TARSU - Riduzione per stagionalità e facoltà dei comuni - Sentenza Comm. Trib. Reg. Lazio 30.5.2003 n. 8 (Tributario)


2003-09-06
abstract: TARSU - Riduzione per stagionalità e facoltà dei comuni - Sentenza Comm. Trib. R ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'art. 66, terzo comma, DLG 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui
dispone che la tariffa unitaria per la TARSU puo' essere ridotta di un
importo non superiore ed un terzo nel caso di abitazione tenuta a
disposizione solo per uso stagionale, deve essere intesa nel senso di
attribuire ai Comuni la facolta' di stabilire un prelievo piu' leggero e,
quindi, non fare l'obbligo di prevedere, nei regolamenti di attuazione, una
riduzione della tariffa ordinaria.

Testo:
Fatto

La sig.ra (...) appella la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Rieti n. 511/01/00, depositata il 19 dicembre 2000, che ha
respinto il suo ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale e'
stata notificata l'iscrizione a ruolo, per gli anni 1996 e 1997, della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa ad una casa di
abitazione da lei posseduta nel comune di Borgorose.

Nell'anzidetto ricorso la sig.ra (...) ha lamentato che l'ammontare
iscritto a ruolo era stato erroneamente calcolato sulla base della tariffa
ordinaria, mentre ella aveva diritto all'applicazione di una tariffa ridotta
poiche', avendo altrove la propria residenza, l'abitazione in questione era
utilizzata nel solo periodo estivo; ed ha sostenuto che il Comune era tenuto
- ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, concernente la revisione e l'armonizzazione della finanza locale - a
stabilire una tariffa ridotta per le case tenute a disposizione per uso
stagionale. Ha chiesto inoltre, per cio' che attiene alla tassa iscritta per
l'anno 1996, la verifica del decorso dei termini stabiliti a pena di
decadenza dall'ari. 72, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

I primi giudici hanno respinto il ricorso sul rilievo che la norma
richiamata ha previsto la facolta', in presenza di particolari circostanze,
ma non ha posto l'obbligo di ridurre la misura della tassazione ordinaria, e
che il comune di Borgorose, nel regolamento emanato in attuazione del
suindicato decreto legislativo, non ha disposto riduzione per il caso
prospettato dalla ricorrente.

Appella ora la sig.ra (...), lamenta che i primi giudici non hanno preso
in considerazione la sua richiesta di verificare il decorso dei termini di
decadenza per l'anno 1996, ripropone la motivazione addotta col primo
ricorso a fondamento dell'affermato diritto all'applicazione di una tariffa
ridotta; e chiede che sia annullata la pretesa erariale per l'anno 1996, sia
riconosciuto il suo diritto a fruire della tariffa ridotta e sia disposta la
restituzione delle somme nel frattempo corrisposte, con pagamento degli
interessi legali.

All'udienza del 10 luglio 2002 e' stata disposta, con ordinanza n.
17/29/02, l'acquisizione agli atti del giudizio della documentazione
concernente la formazione, e la consegna al concessionario della
riscossione, del ruolo relativo alla tassazione per l'anno 1996. Il comune
di Borgorose, che peraltro non si e' costituito in giudizio, ha


Link: http://www.finanze.it


2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -