Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRAP - Autonoma organizzazione nel caso di un consulente del lavoro - Sentenza Comm. Trib. Prov. Macerata 24.6.2003 n. 21 (Tributario)


2003-09-06
abstract: IRAP - Autonoma organizzazione nel caso di un consulente del lavoro - Sentenza C ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Massima:
Presupposto per l'applicazione dell'IRAP e' l'autonoma organizzazione
dell'attivita' esercitata, con la conseguenza che mentre l'attivita'
d'impresa e' assoggettata automaticamente a questa imposta, nell'attivita'
professionale si deve verificare caso per caso se vi sia o meno l'ausilio di
capitale e lavoro altrui, che comporti assoggettabilita' all'imposta.

* Massima redatta dal Servizio di Documentazione Tributaria.

Testo:
Il Sig. xxxxx, in qualita' di tributarista nonche' di consulente del lavoro,
ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi nell'istanza di
rimborso presentata il 19.3.2002, ai sensi dell'art. 38 del DPR. n.602/l973,
cosi' come modificato dalla legge n.133/1999, al fine di ottenere la
restituzione dell'imposta IRAP versata per gli anni 1998-1999-2000, per
complessive L.5.214.000 pari a Euro 2.692,81.
Il medesimo ha fatto valere l'indebito oggettivo di imposizione, in
considerazione del fatto che svolge l'attivita' professionale di
tributarista e di consulente di lavoro, in modo del tutto personale ed in
assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui. E allo scopo ha
richiamato l'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del
21.5.2001, facendo notare che, pur avendo la stessa Corte avuto cura di
ritenere per altri versi, l'imposta IRAP del tutto legittima, in quanto non
offensiva dei precetti di capacita' contributiva, non ha tuttavia mancato di
fare emergere che, nel caso in cui un'attivita' professionale fosse svolta
in assenza di elementi di organizzazione, veniva a mancare il presupposto
stesso dell'imposta sulle attivita' produttive, rappresentato ai sensi
dell'art.2 del D.Lgs.15.12.1997, n.446, relativo all'istituzione dell'IRAP,
dall'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta
alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione dei servizi;
con la conseguenza di rendere inapplicabile l'imposta stessa.
A detta del contribuente, nel suo caso, si realizzerebbe proprio tale
fattispecie, essendo il suo reddito configurabile come reddito di lavoro
autonomo, e quindi non assoggettabile ad IRAP, donde il diritto al rimborso
di quanto allo stesso titolo gia' versato. Il ricorrente ha fatto presente
che ha inoltrato apposita istanza alla Direzione Regionale delle
Entrate-Sezione Staccata di Macerata e all'Assessorato delle Finanze presso
la regione Marche, con raccomandata n.11777657436-5 del 3.8.2002, senza
ricevere dagli Enti suddetti alcuna risposta.
Quindi ha sollevato, in via principale, l'illegittimita' costituzionale del
decreto istitutivo n.446/1997, adducendo la violazione degli artt. 3, 23,
53, 76, 77 della Costituzione ed in particolare: con riferimento all'art.3
(parita' di diritti), perche' l'IRAP crea disparita' di trattamento,
parificando l'esercizio di arti professioni all'attivita' di impresa e per
contro penalizzando il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente;
relativamente all'art.23 (perche' il potere di imporre le prestazioni
patrimoniali e' riservato alla legge), mentre l'acconto IRAP da versare,
determinato in applicazione dalla cosiddetta "clausola di salvaguardia" di
cui all'art.45, comma 3 del D.Lgs. 446 gia' citato, verrebbe a dipendere dal
"limite di incremento" in valore assoluto risultante dal D.M. 5.6.1998,
tab.A; per quanto riguarda l'art.53, perche' il semplice esercizio di una
attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, non puo' essere
idoneo a esprimere l'effettiva capacita'


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2003-09-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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