Le regole del codice fiscale (Tributario)
abstract: Le regole del codice fiscale (Tributario) ...
Segnalato da Valentino spataro Euro Legge
M
MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria
GU n. 345 del 29-12-1976 - Suppl. Ordinario
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
Decreta:
1. Sistemi di codificazione.
Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazione di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione.
2. Numero di codice fiscale delle persone fisiche.
Il numero di codice delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
3. Caratteri indicativi del cognome.
I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile. Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il cognome contiente due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
4. Caratteri indicativi del nome.
I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Se il nome contiene quattro o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante. Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il nome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
5. Data, sesso e luogo di nascita.
I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso. Il carattere alfabetico c
2003-09-04 Segnalato da Valentino spataro Euro Legge
|