Contenzioso tributario – Difetto di difesa tecnica e sottoscrizione del ricorso da parte del solo ricorrente in cause di valore superiore a L.
abstract: Contenzioso tributario – Difetto di difesa tecnica e sottoscrizione del r ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
O
ORDINANZA N. 158
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze del 21 aprile 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari sui ricorsi proposti da Oggiano Giovanna Maria contro l'Ufficio delle Entrate di Tempio Pausania, rispettivamente iscritte ai nn. 961 e 962 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Sassari, chiamata a giudicare su controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire, proposte con ricorsi sottoscritti dal solo contribuente, con due ordinanze, di identico contenuto, emesse in data 21 aprile 2001 (pervenute alla Corte il 7 dicembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua;
che ad avviso del Collegio rimettente, tale lacuna legislativa integrerebbe un caso di manifesta disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe, poiché potrebbe determinare gravi conseguenze a carico del contribuente quale la sanzione di "inammissibilità del ricorso";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito vari profili di inammissibilità;
che la difesa statale sottolinea la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, osservando che non sono state espresse le ragioni della adesione alla tesi, secondo cui la sottoscrizione personale del ricorso in controversia tributaria di valore superiore a 5.000.000 di lire comporti ineluttabilmente la inammissibilità del ricorso;
che l'inammissibilità è prospettata anche in relazione al fatto che si verrebbe
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2003-07-22 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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