Assegno bancario non datato e sua soggezione all'imposta di registro - Condizioni - Sentenza Comm. trib. Prov. Avellino 12.3.2003 n. 28Imposta di regi
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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L'assegno bancario non datato, qualora venga presentato all'incasso, è immediatamente pagabile da parte della banca trattaria, sicché esso non assolve alla funzione cambiaria e eprtanto non è soggetto all'imposta di registro. Ammenocché non si provi che la data sia stata deliberatamente omessa allo scopo di differire il pagamento.
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2003-07-15 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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