Fermo amministrativo - Natura giuridica, competenza giurisdizionale, effetti - Sentenza Tribunale Novara 9.5.03 (Tributario)
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MASSIMA:
1) Il fermo amministrativo disposto sui beni mobili registrati del debitore e'un atto di natura cautelare, ma preordinato alla esecuzione forzata sui beni del debitore. Pertanto, ove al fermo non segua, entro i termini previsti dalla legge, il pignoramento detto provvedimento e' illegittimo.
2)Competente a provvedere sulla sospensione degli effetti del fermo amministrativo e' il giudice dell'esecuzione civile, poiche' si tratta di provvedimento che si inserisce nel procedimento di esecuzione forzata come preliminare e cautelare in vista del pignoramento.
TESTO SENTENZA
Il Tribunale di Novara
in persona del dott. ___________
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. =======
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione alla esecuzione esattoriale del 5/3/2003, poi
ritualmente notificato, la ============ ====== SNC di ======== ======= e C.
SNC, proponeva opposizione alla esecuzione esattoriale promossa dalla ======
Spa, concessionaria della Provincia di Novara, ed in particolare al fermo
amministrativo del veicolo Mercedes 413 targato == === == eseguito in data
19/2/2003 per un carico esattoriale di Ã.200.541,67 per contributi INPS e
INAIL e per sanzioni pecuniarie per contravvenzioni al Codice della Strada.
L'opponente deduceva la violazione dell'art.86 4 comma del DPR n.602/73,
come modificato dal DLGS n.46/99, perche' non era mai stato emanato, come
previsto dall'ultimo decreto legislativo, il regolamento attuativo del fermo
e perche' il precedente regolamento di cui al D.M. 7/9//98 n.503 era
antecedente alla modifica di legge. In secondo luogo deduceva la
impignorabilita' dell'automezzo perche' indispensabile all'esercizio della
professione di autotrasportatore, mezzo che era pignorabile solo per i
crediti tributari ex art. 2759 C.C. e non per quelli assicurativi e
previdenziali azionati dalla ====== Spa. Inoltre si opponeva ex art.483 CPC
al cumulo dei mezzi di espropriazione forzata avendo la ====== Spa iscritto
ipoteca sulla abitazione del socio amministratore il cui valore era di molto
superiore al credito azionato.
Il G.E. con decreto del 6/3/2003 sospendeva l'esecuzione e l'efficacia del
fermo amministrativo fissando la comparizione delle parti al giorno
11/4/2003. A tale udienza si costituiva la ====== Spa chiedendo la
inammissibilita' della opposizione perche' il fermo amministrativo era da
considerarsi una misura cautelare e non esecutiva e, comunque, chiedendo il
rigetto, nel merito, della opposizione, perche' il fermo del veicolo a
motore non poteva provocare l'arresto dell'attivita' della societa' avendo
questa altri vei
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2003-07-02 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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