Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Proroga condono - Il testo del decreto legge che riapre i termini (DL 24.6.2003 n. 143) (Tributario)


2003-06-26
abstract: Proroga condono - Il testo del decreto legge che riapre i termini (DL 24.6.2003 ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Gazzetta Ufficiale N. 144 del 24 Giugno 2003
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143
Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni
bancarie, nonche' di gare indette dalla Consip S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre
2002, n. 289

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare
in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003,
le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata
legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».
2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro
il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della
citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi,
contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle
suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate.


Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo articolo 6-bis,
nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del
2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2003».
2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al
comma 1, lettera a), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 e' abrogato.
3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio
2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le
operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio
2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonche' la
somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attivita' finanziarie
rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-bis, comma
4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti
d'importo.


Art. 3.

Compensi per l'attivita' di riscossione

1. Nell'anno 2003, ai


Link: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/144/2.htm


2003-06-26 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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