Riscossione tributi - Nullità dell'avviso di mora non preceduto da una cartella contenente i requisiti motivazionali - Sentenza Comm. Trib. Prov. Pad
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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La notifica di un avviso di mora corrisponde ad una notifica di
un'ingiunzione senza titolo ed e' quindi nulla a tutti gli effetti quando e'
preceduta dalla notifica di una cartella di pagamento carente di motivazione
non essendo stato posto il contribuente nella condizione di conoscere con
certezza tutti i dati posti alla base della sua iscrizione a ruolo quali: il
tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile e l'aliquota applicata.
Testo:
FATTO
(Omissis)
DIRITTO
Si osserva preliminarmente che il primo motivo non e' degno di pregio, posto
che la disposizione invocata dalla parte ricorrente si applica alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art.
16 del D.Lgs. n. 241/1997. Gli altri due motivi sono consistenti e
suscettibili di accoglimento.
Infatti, prescindendo dal merito della pretesa erariale, il Collegio rileva
che l'atto in contestazione, oltre a non riportare il termine e la
Commissione per poter eventualmente ricorrere (non essendo sufficiente il
generico rinvio alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 546/1992), la cui
omissione, gia' di per se', ne comporta la nullita', e' assolutamente
carente di motivazione non essendo statoposto il contribuente nella
condizione di conoscere con certezza tutti i dati posti alla base della sua
iscrizione a ruolo, quali il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile e
l'aliquota applicata. Poiche' tali elementi sono essenziali per la validita'
della cartella di pagamento, deve ritenersi nullo l'avviso di mora, quando,
come nel presente caso, manchi la prova della notifica del titolo esecutivo,
che grava sull'Amministrazione finanziaria in base ai principi generali in
tema di onere della prova applicabili anche in materia tributaria.
In buona sostanza, la notifica di un avviso di mora, che svolge le funzioni
di precetto nell'esecuzione, non preceduto dalla notificazione della
cartella di pagamento, cioe' di quella parte del ruolo che identifica il
singolo contribuente, si traduce nella notifica di un'ingiunzione senza
titolo e quindi nulla a tutti gli effetti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto per cui
l'ufficio dovra' provvedere al rimborso di quanto corrisposto dalla
ricorrente, con gli interessi di legge.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di mora
impugnato. Spese compensate.
Cosi' deciso in Padova il 18 novembre 2002.
Link: http://www.iusseek.com/tributario
2003-06-09 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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