Imposta di registro - Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Applicabilità dell'imposta fissa - Sentenza Cassazione 26.5.2003 n. 8289 (Tributar
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge
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In tema di imposta di registro, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod.civ. non ha natura dichiarativa, enunciativa o accertativi di una situazione giuridica preesistente, perché determina un "quid novi", un vincolo di destinazione dei beni confluiti nel fondo e dei loro frutti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e non ha ad oggetto prestazioni patrimoniali, perché si limita a porre il suddetto vincolo, senza incidere sulla titolarità della proprietà dei beni e senza che insorgano posizioni di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare. Ne consegue che l'imposta di registro è applicabile nella misura fissa prevista dall'art. 11 della Tariffa allegata al dPR 26 aprile 1986, n.131 e non nella misura proporzionale indicata dall'art. 9 della stessa Tariffa (né in quella di cui al precedente art.3).
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2003-06-03 Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge
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