Contenzioso tributario - Omessa indicazione nell'atto di accertametno dell'organo a cui ricorrere - Conseguenze - Sentenza Cassazione 15.5.2003 n. 75
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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La mancanza, nell'avviso di accertamento tributario, o negli altri atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, della indicazione dell'organo al quale il ricorso deve essere proposto - indicazione prescritta dall'art.16, secondo comma, del dPR 26 ottobre 1972, n.636 (applicabile "ratione temporis"), e poi, in generale, dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 - non determina la nullità dell'atto stesso, salvo che ne derivi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario.
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2003-06-03 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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