Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Notifica del ricorso per cassazione al Ministro anziché all'Agenzia - Sentenza Cassazione SSUU 29.4.2003 n. 6633 (Tributari


2003-05-25
abstract: Contenzioso tributario - Notifica del ricorso per cassazione al Ministro anziché ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


E

E' ammissibile il ricorso per Cassazione notificato al Ministro delle
finanze dopo l'1 gennaio 2001 (data in cui sono diventate esecutive le
Agenzie fiscali, ai sensi dell'art.1 D.M. 28 dicembre 2000)se attiene ad un
contenzioso aperto prima di tale data.



Testo:
Fatto - M.F., in qualche atto del processo indicato anche con il prenome M.,
in data 11 dicembre 1997 impugno' dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Pisa la cartella n. 7604732, notificatagli il 28 novembre
1997, con la quale l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Pontedera, con
riferimento ad un precedente avviso di accertamento, questo pure, a suo
tempo, reclamato in sede contenziosa, gli aveva intimato il pagamento di
Irpef relativa all'anno 1989.
La Commissione adita, con sentenza n. 190/1998, accolse il reclamo.
Pronunciando sull'appello dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Pontedera,
la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 21
febbraio 2000, dichiaro' il gravame inammissibile sulla base dei seguenti,
testuali, rilievi:
- "deve essere esaminata ex officio la questione relativa
all'autorizzazione all'appello, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992";
- "l'autorizzazione costituisce un elemento essenziale per il valido
esercizio del potere di azione processuale da parte dell'Ufficio in sede di
appello";
- "meglio ancora, il diritto-potere di azione, in questa sede, e'
impedito fino a quando non intervenga l'autorizzazione, la quale funge,
quindi, da rimozione di quell'impedimento";
- "in difetto di essa, il potere di impugnare non puo' essere
esercitato, con la conseguenza che un gravame cosi' proposto sarebbe
invalido";
- "fissati tali principi, risulta evidente che l'autorizzazione,
ovverosia la rimozione dell'impedimento ed il simultaneo insorgere dello ius
appellandi, deve essere portata a conoscenza dei terzi: i contribuenti, che
hanno diritto, e la Commissione tributaria, che ha l'obbligo di controllarne
la regolarita', giacche' essa non rappresenta un interna corporis, bensi' un
atto integrativo, e quindi necessario, dell'impugnativa";
- "tale autorizzazione deve essere quanto meno indicata nell'atto di
appello e depositata al piu' tardi al momento della costituzione in
giudizio, affinche' l'appellato prima, ed il giudice poi, possano esercitare
i necessari controlli";
- "nel caso di specie, esiste effettivamente un documento contenente
l'autorizzazione in parola, ma esso si chiude con una barratura trasversale
all'inizio della dicitura "Il Responsabile del Servizio Contenzioso", e con
in calce uno sgorbio del tutto illeggibile";
- "secondo l'id quod plerumque accidit, o meglio, secondo la consolidata
prassi di tutta la Pubblica Amministrazione italiana, la barratura significa
"per", "in vece di", "in luogo di", ma dagli atti non emerge affatto quale
sia la procura o la delega che sarebbe stata conferita dal soggetto
facoltizzato a concedere l'autorizzazione";
- "a cio' si aggiunga che non e' neppure leggibile la firma del soggetto
che ha sottoscritto l'atto in questione";
- "siamo pertanto in presenza di un atto inesistente


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2003-05-25 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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