Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Agevolazioni fiscali prima casa – Termine per la destinazione dell’immobile a propria abitazione – Decorrenza e durata – Sente


2003-05-19
abstract: Agevolazioni fiscali prima casa – Termine per la destinazione dell’i ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della
"prima casa", previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982,
n. 168 e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12
(convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), in
favore dell'acquirente di immobile destinato ad abitazione "non di lusso",
possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi
l'intento - dichiarato nell'atto di acquisto - di destinare l'immobile a
propria abitazione entro il termine triennale di decadenza stabilito (ex
art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, poi art. 76 del D.P.R. 22 aprile
1986, n. 131) per l'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio. Di
conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dell'azione
dell'ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente
sia rimasto definitivamente ineseguito, e quindi - giacche' il termine a
disposizione del contribuente non potra' essere giammai piu' ampio di quello
in se' previsto per i controlli - al massimo dalla scadenza del triennio
dalla registrazione dell'atto.



Testo:
1.1. Con ricorso il 22 settembre 1995 i signori A.R. M. e G. M.
impugnavano l'avviso di liquidazione n. 487, art. 4812/4, den. 195, vol.
1088, loro notificato il 28 luglio 1995, con il quale l'ufficio registro di
Roma li aveva dichiarati decaduti dai benefici fiscali, di cui alla L. n.
118/1985, in relazione all'atto di acquisto di immobile registrato il 13
maggio 1985.
1.2. I ricorrenti eccepivano la decadenza dell'ufficio impositore
dall'imposta richiesta per essere trascorso piu' di un decennio dalla data
di registrazione dell'atto in questione, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, noche' la decadenza prevista dall'art. 76, comma 2, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
1.3. La Commissione tributaria provinciale, con decisione del 12
dicembre 1996-28 gennaio 1997 accoglieva il ricorso con compensazione delle
spese.
1.4 Avverso tale decisione, con distinti atti, proponeva gravame
l'ufficio del registro - Atti Privati di Roma, avanti la Commissione
tributaria regionale.
1.5. Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e
la conferma della decisione di prime cure.
1.6. La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n.
124/21/98 del 22 luglio-1 ottobre 1998, accoglieva l'appello dell'ufficio
ed, in riforma della decisione di I grado, dichiarava legittimo l'operato
fiscale.
1.7. La Commissione regionale ha ritenuto che, nel momento in cui
venivano meno i prescritti requisiti di legge (il non avere adibito ad
abitazione principale l'immobile in questione), i contribuenti avrebbero
dovuto presentare la denuncia di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 e da
quel momento sarebbe eventualmente decorso il termine triennale per la
riscossione dell'imposta di registro.
1.8. A causa della mancata presentazione di tale denuncia, si poteva,
quindi, applicare alla fattispecie il termine di prescrizione decennale,
termine non decorso con riguardo al 28 luglio 1995 (data di notifica
dell'avviso di liq


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2003-05-19 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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