Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario – Fondato su verifiche bancarie – Conti intestati a soggetti diversi dal contribuente – Utilizzabilità condi


2003-05-04
abstract: Accertamento tributario – Fondato su verifiche bancarie – Conti inte ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di IVA, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - trova applicazione unicamente ai conti intestati o contestati al contribuente, mentre non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.


In tema di imposta sul valore aggiunto, l'attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio e l'art. 51, secondo comma, n.2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel prevedere la convocazione del contribuente con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una mera facoltà al fine di acquisire elementi istruttori e non un obbligo. Ne consegue che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica.


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2003-05-04 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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