Sanzioni tributarie – Obiettive condizioni di incertezza – Non è tale la imprecisa formulazione letterale della norma – Sentenza Cas
abstract: Sanzioni tributarie – Obiettive condizioni di incertezza – Non è tal ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
A
Ad integrare l'errore sulla norma tributaria regolato dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, secondo il quale le commissioni tributarie possono dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce", non è sufficiente ipotizzare una non chiara formulazione letterale della norma, essendo pur sempre onere del destinatario del precetto la ricerca della interpretazione più consentanea alla lettera ed alla "ratio" della legge (alla stregua di tale principio, la S.C., in ordine alla ritenuta - dal contribuente - opponibile rilevanza della data di spedizione, a mezzo del servizio postale, ai fini della tempestività della dichiarazione relativa all'INVIM straordinaria, ha affermato che il testuale riferimento, nell'art.26, quarto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, alla "presentazione" diretta della dichiarazione all'ufficio competente induceva a ritenere erronea la conclusione del giudice di merito, il quale aveva ravvisato nel contribuente "assoluta buona fede, ampiamente giustificata da condizioni obbiettive di incertezza nell'applicazione delle nuove norme introdotte").
Link: http://www.iusseek.com/tributario
2003-05-04 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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